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DECRETO-LEGGE 20 ottobre 1984, n. 694

Misure urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/1984)
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Testo in vigore dal:  20-10-1984 al: 19-12-1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure temporanee al fine di consentire, in condizioni di parità per l'utenza, la prosecuzione dell'attività delle emittenti radiotelevisive private;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1984;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Sino all'approvazione della nuova disciplina del settore radiotelevisivo e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentita la prosecuzione dell'attività delle singole emittenti radiotelevisive private, quale si è finora tipologicamente configurata e con gli impianti di radiodiffusione già in funzione alla data del 1 ottobre 1984, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilità con i pubblici servizi.
2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 sono provvisoriamente consentiti, per ogni singola emittente, collegamenti radioelettrici tra i propri studi di emissione ed i rispettivi trasmettitori.
3. È consentita la trasmissione ad opera di più emittenti dello stesso programma pre-registrato, indipendentemente dagli orari prescelti.