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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 1276

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 01/05/2024
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Testo in vigore dal: 8-9-1984
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato  con  regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382; 
  Vedute  le  proposte  dello  statuto  formulate   dalle   autorita'
accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,  per  i  motivi
esposti nelle deliberazioni degli organi accademici  dell'Universita'
di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo
parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con 1
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: 
                           Articolo unico 
 
  Nell'art. 137, relativo agli istituti annessi alla  prima  facolta'
di medicina e chirurgia, gli istituti di: 
    fisiologia umana; 
    patologia generale; 
    chimica biologica; 
    igiene; 
    clinica neurologica; 
    puericultura; 
    chirurgia pediatrica; 
    per lo studio delle ultrastrutture di interesse biologico; 
    chirurgia d'urgenza, mutano la denominazione rispettivamente in: 
      fisiologia umana e fisica medica; 
      patologia generale e oncologia; 
      chimica e chimica biologica; 
      igiene e di medicina preventiva; 
      scienze neurologiche; 
      pediatria clinica preventiva e sociale; 
      pediatria medica e chirurgica; 
      biologia; 
      clinica chirurgica d'urgenza. 
    Nel medesimo articolo  l'istituto  di  istituzioni  di  patologia
generale e' soppresso e sono  altresi'  istituiti  i  seguenti  nuovi
istituti polidisciplinari di: 
      biochimica delle macromolecole; 
      morfopatologia; 
      terapia medica; 
      endocrinologia; 
      cardiologia; 
      medicina interna e nefrologia; 
      ematologia. 
    Infine, l'ultimo comma e' soppresso e sostituito dal seguente: 
 
    Tali istituti, ciascuno dei quali comprende  piu'  discipline  di
insegnamento affini, svolgono in collaborazione con le facolta' ed  i
corsi di laurea e  di  indirizzo,  le  attivita'  didattiche  per  il
conseguimento delle lauree e dei diplomi, o in collaborazione  con  i
dipartimenti, ove costituiti, le attivita' di ricerca concernenti  le
discipline afferenti agli istituti stessi. 
  Art. 139 - il testo dell'articolo e'  soppresso  e  sostituito  dal
seguente: 
 
  Ogni  istituto  e'  diretto  da  un  direttore,  che   coordina   e
sovrintende  all'attivita'  dell'istituto,  e'   responsabile   della
gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso  e  dura  in
carica un triennio. 
  Art. 140 - il testo dell'articolo e'  soppresso  e  sostituito  dal
seguente: 
 
  La  direzione  di  ogni  istituto  e'  affidata  ad  un  professore
ordinario  o  straordinario  di  una   delle   discipline   afferenti
all'istituto  stesso,  nominato  dal  rettore  su  designazione   del
consiglio di istituto. 
  In mancanza di professore ordinario o straordinario  di  discipline
afferenti all'istituto,  ovvero  in  caso  di  impedimento,  ritenuto
motivato  dal  senato  accademico,  la  direzione  dell'istituto   e'
affidata con le modalita' di cui al comma precedente, per  la  durata
di un anno, ad  un  professore  associato  o  in  mancanza  ad  altro
docente. 
  Art. 141 - il testo dell'articolo e'  soppresso  e  sostituito  dal
seguente: 
 
  Il consiglio di istituto e' costituito dai professori  ufficiali  e
dagli  assistenti  di  ruolo  che  vi  afferiscono,  nonche'  da  una
rappresentanza, da uno a cinque ricercatori qualora essi superino  il
numero di  tre.  Possono  essere  addetti  ad  un  istituto  tecnici,
bibliotecari, personale amministrativo e subalterno  appartenente  ai
ruoli universitari. 
  Art. 142 - il testo dell'articolo e'  soppresso  e  sostituito  dal
seguente: 
 
  Le norme di gestione  e  di  funzionamento  sono  stabilite  da  un
regolamento emanato dal rettore, sentito il senato  accademico  e  il
consiglio di amministrazione. 
  Nell'art. 143 l'istituto per  lo  studio  delle  ultrastrutture  di
interesse biologico muta la denominazione in istituto di biologia. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1983 
 
                               PERTINI 
 
                                  FALCUCCI 
 
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 agosto 1984 
  Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 192