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LEGGE 4 agosto 1984, n. 429

Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed estensione di alcune norme della legge 26 ottobre 1971, n. 916.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  24-8-1984 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri è il generale di divisione in servizio permanente effettivo dell'Arma più anziano in ruolo. Viene nominato, su proposta del comandante generale, con decreto del Ministro della difesa.
Il Ministro della difesa ha facoltà, nell'interesse dell'amministrazione, di escludere, con provvedimento motivato, il generale di divisione più anziano e di procedere alla nomina del generale di divisione che lo segue in ordine di anzianità.
Il vice comandante generale ha rango gerarchico preminente rispetto agli altri generali di divisione dei carabinieri.