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LEGGE 26 luglio 1984, n. 417

Norme in materia di età per il collocamento a riposo dei pretori onorari.

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Testo in vigore dal: 18-8-1984
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  vice pretori onorari di cui alle leggi 18 maggio 1974, n. 217, e
4  agosto  1977,  n.  516,  conservano  l'incarico loro affidato e il
relativo  trattamento  economico  fino al compimento del settantesimo
anno  di  eta',  salvo revoca disposta con provvedimento motivato dal
Consiglio superiore della magistratura.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 luglio 1984

                               PERTINI

                                                 CRAXI - MARTINAZZOLI
                                                                GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI