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LEGGE 4 agosto 1977, n. 516

Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare da almeno quindici anni ed in servizio al 30 giugno 1976 con remunerazione a carico dello Stato, non esercenti la professione forense, nè altra attività retribuita.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/1984)
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Testo in vigore dal:  2-9-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare ai sensi dell'articolo 101 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 30 giugno 1976, remunerati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 99, che sostituisce l'articolo 208 del vigente ordinamento giudiziario, e che alla data indicata:
a) abbiano esercitato le funzioni di reggente per quindici anni, anche non consecutivi, ed anche se in sedi diverse;
b) non esercitino, né abbiano, durante l'incarico della reggenza, esercitato la professione forense, né altra attività retribuita;
sono estesi i benefici tutti previsti dall'articolo 1 della legge 18 maggio 1974, n. 217, con decorrenza dal 10 luglio 1976.
I predetti magistrati onorari conservano tale status e l'incarico a tempo indeterminato fino al sessantacinquesimo anno di età; il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.
Nel caso di ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie e di soppressione dei mandamenti, i reggenti, con incarico a tempo indeterminato, sono assegnati d'ufficio ad altra sede, preferibilmente nel distretto di appartenenza.