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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1983, n. 1250

Rettifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 1197, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 11-7-1984
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di Pisa, approvato con regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 1197, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982,
n. 1197;
  Veduta la delibera della facolta' di ingegneria dell'Universita' di
Pisa  12 settembre 1983, con la quale e' stato fatto presente che nel
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 ottobre 1982, n. 1197
sopracitato si sono verificati alcuni errori materiali;
  Considerata  la  necessita'  di rettificare il predetto decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 1197;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 ottobre 1982, n.
1197, e' cosi' rettificato:
    Art. 131 - corso di laurea in ingegneria aeronautica, lettera b):
l'insegnamento   di   missilistica  e'  soppresso  e  sostituito  dai
seguenti:
      servomeccanismi, dinamica del volo, tecnologia meccanica.
    Corso  di  laurea  in  ingegneria  elettronica,  lettera  a):  e'
aggiunto il seguente insegnamento:
      fisica tecnica.
    Corso   di   laurea   in   ingegneria   nucleare,   lettera   a):
l'insegnamento  di  meccanica  applicata alle macchine e' soppresso e
sostituito dal seguente:
      meccanica delle macchine.
  Art.  136  -  la  parola  "quarto"  e' soppressa e sostituita dalla
seguente: "seconda".
  Art. 138 - nell'insegnamento indicato tra parentesi "costruzioni di
apparecchiature-chimiche" viene soppressa la lineetta.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 19 dicembre 1983

                               PERTINI

                                                             FALCUCCI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 giugno 1984
  Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 320