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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 1222

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 2-6-1984
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Torino, approvato con regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge. 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Torino e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo statuto dell'Universita' di Torino, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.

  Art.  78 - il primo comma dell'art. 78, relativo al corso di laurea
in fisica, e' soppresso e sostituito dal seguente nuovo comma:
    Art. 78. - Sono insegnamenti fondamentali obbligatori a tutti gli
indirizzi, per quel che riguarda il primo biennio, i seguenti:
      1) fisica generale I;
      2) analisi matematica I;
      3) geometria I;
      4) esperimentazioni fisica I;
      5) fisica generale II;
      6) analisi matematica II;
      7) meccanica razionale;
      8) chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici);
      9) esperimentazioni fisica II.
    E'  soppresso,  inoltre,  l'ultimo  comma  dello stesso art. 78 e
sostituito dal seguente nuovo comma:
    "I  corsi  4, 8, 9 comprendono esercitazioni sperimentali che gli
studenti eseguiranno in laboratorio e comportano un esame finale".