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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1984, n. 103

Adeguamento degli onorari commisurati al tempo, spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite su richiesta dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2002)
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Testo in vigore dal:  18-5-1984 al: 30-6-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319, concernente compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria;
Considerato che l'articolo 10 della legge suddetta dispone che ogni tre anni può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o commisurati al tempo, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente;
Considerato che la misura degli onorari per le vacazioni, fissata dalla legge n. 319 del 1980 non appare più adeguata;
Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere al suo aggiornamento;
Valutata la variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal luglio 1980 al luglio 1983 e comunicata con nota n. 20941 in data 20 settembre 1983;

Sulla

proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono stabiliti nella misura di L. 15.000 per la prima vacazione e di L. 8.000 per ciascuna delle vacazioni successive.
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del cap. 1589 dello stato di previsione delle spese del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1984 e per i corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1984

PERTINI MARTINAZZOLI - GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1984

Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 8