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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1984, n. 19

Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1984, n. 80 (in G.U. 19/04/1984, n.110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 9-10-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di disporre la
proroga  dei  termini  per  la  gestione stralcio della attivita' del
Commissario  delle zone terremotate della Campania e della Basilicata
e   per   l'attuazione   dell'intervento   in  favore  dei  territori
terremotati previsto nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni,  nonche'  la  modifica  di  alcune  disposizioni della
medesima legge per accelerare l'intervento per la ricostruzione degli
indicati territori;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 1984;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con  il  Ministro  per  gli  interventi  straordinari  nel
Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                         Proroga dei termini

  1.  Il termine del 31 dicembre 1983, indicato nell'articolo 1 della
legge 11 aprile 1983, n. 114, e' differito al 30 giugno 1984.
  2.  Il  Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione  civile
conserva  i poteri previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 novembre
1980,  n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre
1980,  n. 874, limitatamente alla residua attivita' straordinaria con
esclusione  di  ogni  iniziativa nuova che comporti qualsiasi onere a
carico dei fondi destinati alla ricostruzione.
  3.  L'attivita'  di ordinaria gestione e' svolta, a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto,  dai  prefetti  di cui al quinto comma dell'articolo 1 della
legge  11  aprile  1983, n. 114, ai quali e' demandata, a norma della
medesima  disposizione,  la  definizione  degli impegni assunti nella
fase  di  emergenza.  Ai  comuni e' assegnato dal CIPE annualmente un
fondo  a  valere  sull'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219,
per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati.
  4.  I  termini  stabiliti  nell'articolo  5  del  decreto-legge  27
febbraio  1982,  n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 1982, n. 187, nonche' nell'ultimo comma dell'articolo
84  della  legge  14 maggio 1981, n. 219, sono prorogati al 30 giugno
1985.  Il  termine  di  cui  all'articolo 23-bis del decreto-legge 27
febbraio  1982,  n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge   29  aprile  1982,  n.  187,  e'  prorogato  fino  al  termine
dell'annata  agraria  in  corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre
1984.  Alla  stessa data del 31 dicembre 1984 e' prorogato il termine
di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il termine
di  cui  all'articolo  9  del  decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57,
convertito  in  legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982,
n. 187, e' prorogato al 30 giugno 1984.
  5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 APRILE 1984, N. 80.
  6.  Ai  comuni  disastrati dal terremoto del 1980, che nel 1982 non
abbiano potuto assicurare la copertura delle maggiori spese derivanti
dall'assunzione  di personale di ruolo rispetto a quello in forza nel
1980,  e'  concesso  un  contributo  a  pareggio  sul  fondo  di  cui
all'articolo  3  della  legge 14 maggio 1981, n. 219. Tale contributo
costituisce  base  per  i  trasferimenti  statali  per l'anno 1983 in
aggiunta  a  quanto  previsto  dall'articolo  2  del decreto-legge 28
febbraio  1983,  n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26
aprile 1983, n. 131.
  7.  Il  Ministro  dell'interno  o i prefetti, secondo le rispettive
competenze  a  norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono,
entro  trenta  giorni  dall'entrata in vigore del presente decreto, a
coprire le sedi vacanti di segretari comunali nei comuni disastrati o
gravemente  danneggiati, utilizzando, se del caso, anche i funzionari
di  cui all'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 27 febbraio 1982,
n.  57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n.
187, la cui disposizione e' prorogata fino al 31 dicembre 1985, ed il
relativo  onere  e'  a  carico  del fondo di cui all'articolo 3 della
legge 14 maggio 1981, n. 219.
7-bis.  I  ruoli  organici  del  personale  del  Ministero dei lavori
pubblici  sono  aumentati  di  venticinque  unita'  per  adeguare  ai
programmi  operativi  le  dotazioni  di  personale dei provveditorati
regionali  alle  opere  pubbliche della Campania e della Basilicata e
delle  sezioni  staccate  di  Avellino  e Salerno, istituite ai sensi
dell'articolo  5-novies  del  decreto-legge  26  giugno 1981, n. 333,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n.
456.  In  ciascuna  delle  sezioni predette e' assicurata l'effettiva
presenza di almeno un dirigente superiore. A tale fine il contingente
di  ingegneri  superiori di cui alla tabella X, quadro B, allegata al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e'
aumentato di 2 unita'. Il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato
ad  apportare,  con  proprio decreto, di concerto con il Ministro del
tesoro,  le conseguenti variazioni ai ruoli organici. Il Ministro dei
lavori  pubblici  e'  altresi'  autorizzato,  in  deroga alle vigenti
disposizioni,   a   bandire  i  concorsi  pubblici  per  le  relative
assunzioni.  All'onere  relativo  all'attuazione  del presente comma,
valutato  in  lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari
1984,  1985  e  1986,  si  provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del
Ministero   del   tesoro   per   l'anno  finanziario  1984,  all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Riorganizzazione strutturale
dei servizi del Ministero dei lavori pubblici".
  7-ter.  Il  Ministro  dei  lavori pubblici e il Ministro per i beni
culturali  ed  ambientali,  secondo le rispettive competenze, a norma
delle  vigenti  disposizioni  di legge, provvedono entro il 30 giugno
1984  a  completare  gli  organici  dei  rispettivi uffici periferici
aventi sede nelle regioni Campania e Basilicata.
  7-quater.  Al  fine  di  accelerare  l'esecuzione  delle  opere  di
ricostruzione  di  competenza  dello Stato, l'attivita' delle sezioni
staccate  di cui al comma 7-bis, gia' autorizzata per il triennio dal
27  agosto  1981  al 26 agosto 1984, e' prorogata fino al 31 dicembre
1987.
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).