stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1982, n. 1163

Istituzione presso l'Istituto superiore di sanità del ruolo speciale previsto dall'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e relativa dotazione organica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/1983)
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-4-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 24-quinquies del decreto-legge 30  dicembre  1979,  n.
663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di  conversione  29
febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui  all'art.  21  della
legge 20 marzo 1980, n. 75, che prevede l'inquadramento, in  distinti
ruoli speciali, del  personale  degli  enti  pubblici  interessati  a
provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, nonche' di  quello
comunque destinato ai ruoli unici di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base  a  leggi  speciali,
che non abbia trovato collocazione presso gli enti  pubblici  di  cui
alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n.  70,  ovvero  che  abbia
esercitato la facolta' di opzione nei termini previsti  dall'art.  21
della citata legge 20 marzo 1980, n. 75; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285,  nel  testo
sostituito dall'articolo unico della legge di  conversione  8  agosto
1980, n. 441; 
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n.
411,  con  particolare  riguardo  alla  determinazione  dello   stato
giuridico, nonche' all'attribuzione dell'anzianita' di qualifica; 
  Visto l'art. 1 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
ottobre 1979, n. 509; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  1970,
n. 1077; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti,
  all'ordinamento  ed  alle  strutture  dell'Istituto  superiore   di
  sanita'; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 
  Visto il decreto-legge 6  giugno  1981,  n.  283,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432; 
  Visti gli  articoli  9  e  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 giugno 1981, n. 310; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1981, registrato alla Corte dei  conti  il  6  agosto  1981,
registro n. 7  Presidenza,  foglio  n.  106,  recante  norme  per  la
disciplina    dell'inquadramento    nei    ruoli    speciali    delle
amministrazioni dello Stato e le  tabelle  di  equiparazione  tra  le
qualifiche  dell'ordinamento  statale  e  le   posizioni   giuridiche
rivestite dal personale negli ordinamenti di provenienza; 
  Considerato che il sopracitato decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  in  data  7  febbraio  1981  non  prevede  criteri  di
equiparazione tra le peculiari qualifiche  della  carriera  direttiva
tecnica  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e  le  posizioni  del
personale appartenente al  ruolo  professionale  dei  disciolti  enti
mutualistici; 
  Rilevata, quindi,  la  necessita'  di  determinare  tali  ulteriori
tabelle  di  equiparazione,  tenendo  conto,  a   tal   fine,   dello
svolgimento delle carriere e delle  funzioni  previste  dalla  citata
legge 7 agosto 1973, n. 519 e da quelle  sullo  stato  giuridico  del
personale degli enti pubblici da cui il predetto personale proviene; 
  Sentite a riguardo le organizzazioni  sindacali  rappresentate  nel
C.N.E.L. e operanti nell'ambito dell'Istituto superiore di sanita'; 
  Visto  l'elenco  del  personale  dei  disciolti  enti  mutualistici
assegnato al predetto Istituto ai sensi del terzo e quinto comma del 
sopracitato art. 24-quinquies della legge n. 33 del 1980, con le 
  integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo  1980,  n.
  75; 
Sulla proposta del Ministro della sanita' di concerto con il 
Ministro del tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  In  attesa  che  si  provveda  alla  rideterminazione,   per   ogni
qualifica, delle dotazioni organiche  delle  singole  amministrazioni
statali, in attuazione del disposto degli  articoli  5  e  133  della
legge  11  luglio  1980,  n.  312,  e'  istituito  presso  l'Istituto
superiore di sanita',  con  decorrenza  1°  gennaio  1981,  il  ruolo
speciale  previsto  dall'art.  24-quinquies  del   decreto-legge   30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge  29
febbraio 1980, n. 33.