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LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
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Testo in vigore dal:  18-5-1980
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Proroga di termine


Il termine del 29 febbraio 1980 di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, è prorogato fino al
((31 luglio 1980))
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