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LEGGE 28 gennaio 1983, n. 21

Prestazioni assistenziali della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori in occasione di catastrofe o calamità naturale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
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Testo in vigore dal:  17-2-1983 al: 31-12-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Nei casi di catastrofe o di calamità naturale, dichiarati col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i procuratori può adottare i provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione, anche a favore degli avvocati, dei procuratori e dei praticanti procuratori iscritti alla Cassa che risiedano od esercitino la professione in comune colpito da uno degli eventi indicati nel citato decreto e che, a causa di esso, abbiano subito un danno comunque incidente sulla loro attività professionale.
I provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati a favore dei superstiti delle persone ivi indicate, i quali siano titolari di pensione di riversibilità o indiretta ovvero abbiano il diritto a conseguirla.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1983

PERTINI FANFANI - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA