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LEGGE 28 dicembre 1982, n. 966

Partecipazione dell'ANAS a società aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di opere viarie in territorio estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-1-1983 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nell'ambito delle intese tra il Governo italiano e gli Stati esteri interessati, la Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a prestare la propria assistenza nell'attuazione delle varie fasi di programmi stradali ed autostradali realizzati in territorio estero.
L'attività dell'ANAS di cui al comma precedente è autorizzata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del commercio con l'estero.