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LEGGE 23 dicembre 1982, n. 943

Differimento al 31 dicembre 1983 del termine in materia di indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-12-1982 al: 27-7-1983
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È differito al 31 dicembre 1983 il termine in materia di indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, numero 481.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1982

PERTINI FANFANI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA