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LEGGE 23 dicembre 1982, n. 942

Differimento del termine relativo alla prestazione del servizio antincendi in taluni aeroporti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  30-12-1982 al: 5-6-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1982, previsto dal decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1982, n. 86 relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, nonché da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, è prorogato al 31 dicembre 1983.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1982

PERTINI FANFANI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA