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LEGGE 9 dicembre 1982, n. 914

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767, concernente modalità di pagamento ai comuni e alle province dei contributi erariali per gli anni 1981 e 1982.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  16-12-1982 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767, concernente modalità di pagamento ai comuni e alle province dei contributi erariali per gli anni 1981 e 1982, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Salvo

quanto sarà per atto legislativo previsto per i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti locali per l'anno finanziario 1983, la quarta rata dei contributi di cui al primo comma per le province ed i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti sarà erogata entro il 31 gennaio 1983". Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1

"Art. 1-bis. - In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, la quota parte dei trasferimenti statali e dei contributi a pareggio dei bilanci comunali e provinciali non attribuita ai comuni e alle province in applicazione del primo comma dell'articolo 13 del richiamato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, viene versata dal Ministero dell'interno entro il 30 giugno 1983 all'entrata del bilancio dello Stato per essere attribuita nel 1983 agli stessi enti locali che hanno usufruito nel 1982 delle erogazioni previste dall'articolo 15 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, in misura non superiore alle erogazioni stesse.
L'eventuale residua disponibilità potrà essere utilizzata nell'ambito dei finanziamenti da riconoscere agli enti locali per l'esercizio 1983, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1982

PERTINI FANFANI - ROGNONI - GORIA - BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA