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LEGGE 11 novembre 1982, n. 861

Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio di automezzi dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1989)
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Testo in vigore dal:  23-11-1982 al: 7-2-1989
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati, i presidenti ed i procuratori generali delle corti di appello, i presidenti dei tribunali ed i procuratori della Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze, nel termine massimo di un quinquennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono con decreto ad assumere per la durata massima di un anno rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata - nei limiti dei posti vacanti presso ciascun ufficio giudiziario - autisti non di ruolo, in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.