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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. 799

Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/347 relativa alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2012)
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Testo in vigore dal:  4-11-1982 al: 17-2-1983
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 71/347 del 12 ottobre 1971, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali;
Considerato che in data 8 giugno 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


Ai sensi e per gli effetti del presente decreto:
1. Per "peso ettolitrico CEE" di un dato cereale si intende una caratteristica specifica dello stesso cereale definita dal rapporto tra la sua massa espressa in kilogrammi ed il suo volume espresso in ettolitri, ottenuto effettuando la misurazione con uno strumento e secondo un metodo conformi al presente decreto.
2. Per "peso ettolitrico CEE di riferimento" si intende il peso ettolitrico CEE ottenuto effettuando la misurazione con un uno strumento campione, comunitario o di uno Stato membro della CEE, costruito ed impiegato in conformità di quanto stabilito ai capitoli I e II dell'allegato I al presente decreto.
2.1. Il peso ettolitrico CEE di riferimento si esprime in chilogrammi per ettolitro, con due decimali.