stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. 675

Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/1998)
nascondi
vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-9-1998
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea; 
  Vista la direttiva n. 79/196  del  6  febbraio  1979,  emanata  dal
Consiglio delle Comunita' europee, concernente il materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per  il  quale
si applicano taluni metodi di protezione; 
  Considerato che in data 14 maggio  1982,  ai  termini  dell'art.  1
della legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato  lo  schema  del
presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; 
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; 
  Considerato che risulta cosi' completato il  procedimento  previsto
dalla legge di delega; 
  Sulla proposta del Ministro  per  il  coordinamento  interno  delle
politiche comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di grazia e giustizia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 luglio 1982; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  Il presente decreto riguarda il materiale  elettrico  destinato  ad
essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale  si  applicano
uno o piu' dei seguenti modi di protezione: 
    immersione in olio "o"; 
    sovrappressione interna "p"; 
    immersione sotto sabbia "q"; 
    custodia a prova di esplosione "d"; 
    sicurezza aumentata "e"; 
    sicurezza intrinseca "i". 
                                                                ((2)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Decreto 6 agosto 1998, (in G.U. 19/8/1998, n. 192), ha  disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Il materiale elettrico di cui all'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982,  n.  675,
la cui conformita'  alle  norme  armonizzate  sia  comprovata  da  un
certificato  rilasciato,  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 21 luglio 1982,  n.  727,  prima  del  30
settembre 1998, puo' essere messo in  commercio,  venduto  ed  essere
utilizzato fino al 30 giugno 2003".