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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1982, n. 727

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/117 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera esplosiva".

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Testo in vigore dal:  13-10-1982

Art. 4


Il materiale elettrico di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto può essere venduto, circolare liberamente od essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se rispondente, per quanto attiene alla sicurezza di fabbricazione in previsione dell'impiego in atmosfera esplosiva, ad uno dei seguenti requisiti:
a) conformità alle norme armonizzate comprovata da un certificato di conformità rilasciato in base all'art. 5 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'art. 7 del presente decreto;
b) accertamento, in base ad uno speciale esame della fabbricazione, che esso garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella delle norme stesse, comprovata da un certificato di controllo rilasciato conformemente all'art. 6 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'art. 7 del presente decreto.
Per uso conforme alla propria destinazione, ai sensi del presente articolo, si intende l'uso del materiale, in combinazione con gas, vapore, nebbia o polveri, atti a formare con l'aria miscele esplosive, quale è previsto nelle norme armonizzate di costruzione e menzionato nei certificati di conformità o di controllo.
Per norme armonizzate, ai sensi del presente decreto, si intendono le norme indicate nelle direttive particolari emanate dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea.
Le condizioni di installazione del materiale elettrico di cui al presente decreto restano soggette alle disposizioni vigenti che non siano discriminatorie nei confronti del materiale elettrico prodotto negli altri Stati membri, per quanto attiene alla sua utilizzazione.