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LEGGE 25 agosto 1982, n. 604

Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonchè ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  9-9-1982 al: 5-6-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Procedura per la selezione del personale da destinare all'estero)


Il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, nonché alle istituzioni culturali italiane all'estero, è scelto esclusivamente tra il personale di ruolo, che abbia conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui è destinato.
La destinazione alle istituzioni di cui al comma precedente è disposta, annualmente, nei limiti dei contingenti stabiliti ai sensi del successivo articolo 4, secondo piani triennali che sono definiti, in relazione alle esigenze delle istituzioni medesime, dal Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, sulla base degli elementi conoscitivi forniti dalle competenti autorità consolari e diplomatiche. I predetti piani possono essere aggiornati in modo che risultino aderenti ad eventuali esigenze sopravvenute.
Alla destinazione all'estero si provvede previo accertamento dei requisiti professionali e culturali con riferimento specifico alla preparazione necessaria per l'espletamento delle funzioni che dovranno essere svolte all'estero.
L'accertamento di cui al comma precedente è effettuato mediante esami, integrati dalla valutazione dei titoli professionali e culturali.
Gli esami comprendono una o più prove scritte ed un colloquio e consistono nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali, con particolare riferimento alle funzioni da svolgere all'estero, e nell'accertamento della conoscenza delle lingue straniere richieste per il paese a cui si riferisce la destinazione.
Gli esami sono indetti ogni biennio con decreto del Ministro degli affari esteri da emanarsi di concerto con i Ministri competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto.
Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 80 per le prove di esame e 20 per i titoli professionali e culturali.
Superano le prove di esame gli aspiranti che abbiano riportato una votazione media non inferiore a 56/80. Sono ammessi al colloquio gli aspiranti che abbiano riportato nella prova o prove scritte una votazione non inferiore a quella minima determinata dai decreti di cui ai commi penultimo ed ultimo del presente articolo.
Terminate le prove di esame si dà luogo alla, valutazione dei titoli nei riguardi dei soli aspiranti che hanno superato detti esami.
Le graduatorie di merito sono compilate sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli.
Sono destinati all'estero gli aspiranti che si collocano in posizione utile in relazione al numero dei posti per il quale sono stati indetti gli esami.
Le graduatorie conservano validità per la copertura dei posti che si rendano disponibili sino all'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono i posti assegnati agli esami successivi. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale a posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle predette graduatorie per esaurimento delle stesse o per mancanza di graduatorie specifiche, i relativi esami sono indetti anche prima della scadenza biennale.
Le graduatorie di merito e l'elenco delle sedi disponibili dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero sono pubblicate negli albi del Ministero degli affari esteri e di quelli competenti in rapporto alle categorie di personale richiesto, previo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il Ministro degli affari esteri determinerà, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri competenti, le singole categorie di personale di ruolo dello Stato che possono essere destinate all'estero in relazione alle varie funzioni da svolgere, le modalità di svolgimento degli esami, i programmi relativi, le lingue richieste per i paesi a cui si riferiscono le destinazioni, la ripartizione del punteggio tra le singole prove, con la fissazione altresì dei criteri di valutazione dei titoli. Il predetto decreto detterà inoltre le disposizioni generali per l'organizzazione dei corsi di formazione per il personale destinato all'estero che dovranno essere orientati particolarmente alla conoscenza della realtà culturale e sociale in cui il personale stesso è chiamato ad operare.
Per il personale direttivo e docente da destinare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche ed universitarie estere, i programmi relativi alle prove di esame, la ripartizione del punteggio tra le singole prove e la fissazione dei criteri di valutazione dei titoli, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi di concerto con il ministro degli affari esteri.