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LEGGE 14 agosto 1982, n. 600

Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/1986)
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Testo in vigore dal:  9-9-1982 al: 15-8-1984
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ammissione al contributo


Al fine di favorire il rinnovamento della flotta mercantile, alle imprese che vendono per demolizione o che fanno demolire per proprio conto, in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunità economica europea, navi mercantili a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, inscritte da almeno tre anni nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, abbinando a detta operazione la costruzione di nuove unità, possono essere concessi i benefici previsti dal successivo articolo 2.
Per avere titolo a detti benefici le imprese interessate devono commettere o acquistare in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunità economica europea, entro il 31 dicembre 1983, nuovo naviglio per un tonnellaggio di stazza lorda compensata non inferiore al 50 per cento di quello che intendono demolire, calcolato anch'esso in tonnellate di stazza lorda compensata, sempre che le unità siano:
a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, eccettuate quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade;tale limite è ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unità a scafo metallico abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;
b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
c) galleggianti, costruzioni antinquinamento, costruzioni al cavo metallico di interesse energetico e altri mezzi nautici di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate.
Sono escluse le costruzioni effettuate per conto dello Stato, le unità da diporto nonché le navi che non siano in possesso, anche dopo l'effettuazione dei lavori, della più alta classe del Registro italiano navale.
Le navi o i galleggianti che usufruiscono dei benefici previsti dal successivo articolo 2 devono essere iscritti nelle matricole o nei registri nazionali.
In caso di cancellazione per vendita all'estero, intervenuta entro cinque anni dalla data di iscrizione, i proprietari decadono dall'intero beneficio e sono obbligati a restituire le somme percepite più gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto, aumentato di 2 punti, in vigore alla data della dichiarazione di decadenza.
Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla presente legge, la perdita del naviglio a seguito di naufragio, incendio o altra causa accidentale, purché avvenuta in data non antecedente al 30 giugno 1981, è equiparata alla volontaria demolizione.