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LEGGE 14 agosto 1982, n. 600

Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/1986)
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Testo in vigore dal: 19-12-1984
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                      Ammissione al contributo 
 
  ((Al fine di favorire il rinnovamento della flotta mercantile, alle
imprese che vendono per demolizione o che fanno demolire per  proprio
conto, in un  cantiere  nazionale  o  di  un  Paese  della  Comunita'
economica europea,  navi  a  scafo  metallico  di  stazza  lorda  non
inferiore a  150  tonnellate,  iscritte  da  almeno  tre  anni  nelle
matricole o nei registri di cui all'articolo  146  del  codice  della
navigazione, abbinando a detta operazione  la  costruzione  di  nuove
unita', possono essere concessi i benefici previsti dal  primo  comma
del successivo articolo 2. 
  Per avere titolo a detti benefici le  imprese  interessate  debbono
demolire un tonnellaggio di stazza lorda compensata pari o  superiore
al doppio del tonnellaggio,  calcolato  anch'esso  in  tonnellate  di
stazza  lorda  compensata,  del  naviglio  di  nuova  costruzione  da
commettere o da acquistare, entro il  31  dicembre  1986,  presso  un
cantiere nazionale o di un Paese della Comunita'  economica  europea,
sempre che le nuove costruzioni siano: 
    a) navi di stazza lorda non  inferiore  a  150  tonnellate;  tale
limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda  per  le  unita'  a
tecnologia avanzata per  trasporto  di  passeggeri,  nonche'  per  le
unita' a scafo metallico abilitate alla navigazione speciale limitata
alla laguna di  Venezia  che  sono  destinate  al  pubblico  servizio
lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi; 
    b) rimorchiatori e spintori con apparato motore  di  potenza  non
inferiore a 500 cavalli vapore,  nonche'  draghe  semoventi  a  scafo
metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; 
    c) galleggianti e costruzioni d'interesse energetico, costruzioni
antinquinamento, unita' per ricerche  nonche'  per  lavori  in  mare,
tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate. 
  Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate
per conto dello Stato, nonche' le unita' abilitate esclusivamente  al
servizio marittimo dei porti e delle rade. 
  Alle imprese che fanno effettuare lavori di  trasformazione  in  un
cantiere nazionale o di un Paese della Comunita'  economica  europea,
di navi a scafo metallico di  stazza  lorda  non  inferiore  a  1.000
tonnellate, iscritte da  almeno  tre  anni  nelle  matricole  di  cui
all'articolo  146  del  codice  della  navigazione,  possono   essere
concessi i benefici previsti dal secondo comma dell'articolo 2  della
presente  legge,  sempreche'  le  imprese  interessate  stipulino   i
relativi contratti entro il 30 giugno 1986. 
  Sono escluse dai benefici di cui al secondo comma  dell'articolo  2
le trasformazioni effettuate per conto dello Stato, quelle effettuate
su navi abilitate esclusivamente al servizio marittimo  dei  porti  e
delle rade, quelle su unita' da diporto,  nonche'  su  navi  che  non
siano in possesso, dopo l'effettuazione dei lavori, della  piu'  alta
classe del Registro italiano navale. 
  Le navi o i galleggianti per  la  cui  costruzione  o  per  la  cui
trasformazione vengono erogati i benefici  previsti  dall'articolo  2
della presente legge, devono essere iscritti nelle  matricole  o  nei
registri nazionali. 
  In caso di cancellazione per vendita all'estero di unita' costruite
o trasformate, intervenuta, per le prime, entro i cinque  anni  dalla
data di iscrizione e, per le seconde, entro tre anni  dalla  data  di
ultimazione dei lavori, i proprietari decadono dall'intero  beneficio
e sono obbligati a restituire le somme percepite piu'  gli  interessi
calcolati sulla base del tasso ufficiale di  sconto  in  vigore  alla
data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti. 
  Ai fini della concessione dei benefici  previsti  dal  primo  comma
dell'articolo 2 della presente  legge,  la  perdita  del  naviglio  a
seguito di naufragio, incendio o  altra  causa  accidentale,  purche'
avvenuta in data non antecedente al 1  gennaio  1984,  e'  equiparata
alla volontaria demolizione)).