stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1162

Modificazioni allo statuto dell'istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo.

nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 7-9-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di Bergamo, approvato
con decreto del Presidente della  Repubblica  11  dicembre  1968,  n.
1963, e modificato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
settembre 1972, n. 689, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382; 
  Vedute le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Istituto universitario di Bergamo e  convalidati  dal  Consiglio
universitario nazionale nel suo parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Istituto  universitario  di  lingue  e  letterature
straniere  di  Bergamo,  approvato  e  modificato   con   i   decreti
sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: 
    All'art. 5 viene aggiunto il seguente nuovo comma: 
 
    Due  consigli  di  corso  di  laurea,  in  lingue  e  letterature
straniere ed in economia e commercio. 
  L'art. 6 viene soppresso e sostituito dal seguente: 
    Il consiglio di amministrazione e' composto: 
      1) dal presidente del consorzio; 
      2) dal direttore; 
      3) dai componenti, in numero non superiore a nove, il consiglio
direttivo del "Consorzio per l'istituzione di facolta'  universitarie
in Bergamo", dei quali almeno tre rappresentanti rispettivamente  del
comune di Bergamo, dell'amministrazione provinciale e della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo; 
      4)  da  un  rappresentante   del   Ministero   della   pubblica
istruzione; 
      5) da un rappresentante della regione Lombardia; 
      6) da tre rappresentanti dei professori ordinari; 
      7) da tre rappresentanti dei professori associati; 
      8) da un rappresentante dei ricercatori; 
      9) da un rappresentante del personale non docente; 
      10) da tre rappresentanti degli studenti; 
      11) dal direttore amministrativo. 
    Hanno  altresi'  diritto  alla   designazione   di   un   proprio
rappresentante in seno al consiglio di amministrazione gli enti  e  i
privati che versino all'Istituto universitario  un  contributo  annuo
non inferiore a lire 100 milioni: 
      in questo caso il  numero  dei  rappresentanti  dei  professori
ordinari e' aumentato di altrettante unita'. 
    Il consiglio di amministrazione, nella prima riunione, provvede a
eleggere il presidente, che deve  essere  scelto  tra  i  membri  del
consiglio direttivo del "Consorzio per  la  istituzione  di  facolta'
universitarie in Bergamo". In caso di assenza o  di  impedimento  del
presidente,  il  consiglio  di  amministrazione  e'  presieduto   dal
direttore dell'Istituto in qualita' di vice-presidente. 
  Le funzioni di segretario del  consiglio  di  amministrazione  sono
esercitate dal direttore amministrativo. 
  Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e'
richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri e le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; in  caso
di parita' il voto del presidente e' determinante. 
  Il  consiglio  di  amministrazione  dura  in  carica  un   triennio
accademico e i suoi componenti possono essere rieletti. 
  Fino  all'espletamento  della  seconda  tornata  dei   giudizi   di
idoneita' a professore associato per i rappresentanti dei  professori
associati valgono le norme di cui al primo e secondo comma  dell'art.
96 del decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio  1980,  n.
382. 
  Fino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di  idoneita'
a ricercatore universitario  il  rappresentante  dei  ricercatori  e'
sostituito da un rappresentante eletto  tra  gli  aventi  diritto  ai
giudizi d'idoneita' in servizio presso  l'Istituto  universitario  di
Bergamo. 
  All'art. 9,  il  primo  comma  viene  soppresso  e  sostituito  dal
seguente: 
 
  Il direttore e' eletto  dal  corpo  accademico  elettorale  con  le
modalita' previste dall'art. 97  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio  1980,  n.  382.  Dura  in  carica  un  triennio
accademico e puo' essere rieletto. 
  L'art. 10 viene soppresso e sostituito dal seguente: 
 
  Il corpo accademico elettorale e' formato  da  tutti  i  professori
indicati nell'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica  11
luglio 1980, n. 382, primo comma, ed e'  presieduto  dal  decano  dei
professori ordinari. 
  L'art. 11 viene soppresso e sostituito dal seguente: 
 
  Il consiglio di facolta' e' formato nei modi previsti dall'art.  95
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,
ed ha le competenze ad esso attribuite dalla legislazione in  materia
vigente.   Ai   sensi   dell'art.   11   del   regolamento   generale
universitario, al consiglio di facolta' sono deferite anche tutte  le
attribuzioni che nelle universita' e negli istituti universitari sono
esercitate dal senato accademico. 
  L'art. 12 viene soppresso e sostituito dal seguente: 
 
  I consigli di corso  di  laurea  sono  formati  nei  modi  previsti
dall'art. 94 del decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio
1980, n. 382,  ed  hanno  le  competenze  ad  essi  attribuite  dalla
legislazione in materia vigente. 
  All'art. 13 viene aggiunto il quarto nuovo comma: 
 
  L'Istituto universitario di Bergamo rilascia inoltre  i  titoli  di
dottore di ricerca per  cui  sia  stato  abilitato,  ai  sensi  della
vigente  normativa  universitaria,  anche  nell'ambito  di   consorzi
costituiti  a  tal  fine  con  altre  universita',  organizzando  gli
opportuni corsi. 
  All'art. 19 (I) viene aggiunto il terzo nuovo comma: 
 
  Presso l'Istituto universitario di Bergamo possono essere  altresi'
costituiti dipartimenti con le modalita', le funzioni e le  strutture
previste al riguardo dalla vigente normativa universitaria. 
  L'art. 23 viene soppresso e sostituito dal seguente: 
 
  Il ruolo organico dei professori di ruolo si compone del ruolo  dei
professori  ordinari  e  straordinari  e  del  ruolo  dei  professori
associati. 
  Il  ruolo  organico  dei  professori  ordinari  e  straordinari  e'
costituito da trenta posti. 
  Il  ruolo  organico  dei  professori  associati  e'  costituito  da
quaranta posti. 
  Ai professori di ruolo spetta un trattamento giuridico,  economico,
pensionistico, assicurativo e di carriera non inferiore a quello  che
lo  Stato  attribuisce  ai  professori  di  ruolo  delle  universita'
governative provvisti della medesima anzianita' di servizio. 
  In caso di trasferimento all'Istituto universitario di  Bergamo  di
professori appartenenti ad altre universita' o istituti  universitari
saranno applicate le disposizioni vigenti in materia per i professori
delle universita' governative. 
  L'art. 27 viene soppresso e sostituito dal seguente: 
 
  All'ufficio di lettore  per  le  lingue  straniere  possono  essere
nominate persone di madre lingua straniera, secondo  le  modalita'  e
con il trattamento previsti dall'art. 28 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
  Dopo l'art. 28 e inserito il seguente nuovo articolo: 
    D) Ricercatori. 
  Art. 28-bis. - Il ruolo organico dei ricercatori e'  costituito  da
quaranta, posti. 
  Valgono per i ricercatori dell'Istituto universitario di Bergamo le
stesse norme previste per i ricercatori delle universita' statali, di
cui all'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e al decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
  Valgono inoltre  per  i  ricercatori,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni dei precedenti articoli 26 e 26-bis. 
  In ogni caso ad essi spetta un  trattamento  giuridico,  economico,
pensionistico ed assicurativo e di carriera non  inferiore  a  quello
previsto per i ricercatori, delle universita' statali provvisti della
medesima anzianita' di servizio. 
  Le tabelle A e B vengono  soppresse  e  sostituite  dalle  seguenti
nuove tabelle: 
 
                                                            TABELLA A 
 
Ruolo organico personale docente: 
posti di ruolo dei professori ordinari e straordinari . . . . . n. 30
posti di ruolo dei professori associati . . . . . . . . . . . . n. 40
posti di ruolo degli assistenti. . . . . . . . . . . (ad esaurimento) 
 
                                                            TABELLA B 
 
Personale incaricato: 
posti di professori incaricati . . . . . . . . . . . (ad esaurimento) 
 
                                                            TABELLA C 
 
Ruolo organico ricercatori: 
posti di ruolo dei ricercatori. . . . . . . . . . . . . . . . . n. 40 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                                  BODRATO - ANDREATTA 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 agosto 1982 
  Registro n. 99 Istruzione, foglio n. 172