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LEGGE 12 agosto 1982, n. 569

Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'articolo 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/02/1989)
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Testo in vigore dal: 8-3-1989
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dalla  data  di  entrata  in  vigore dei decreti legislativi del 24
aprile  1982,  numeri  335, 336 e 337, di attuazione dell'articolo 36
della  legge  1  aprile  1981, n. 121, il ruolo degli agenti e quello
degli  assistenti  sono  unificati  nel  ruolo  degli  agenti e degli
assistenti.
  Il  ruolo  di  cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti
qualifiche:
    a) agente;
    b) agente scelto;
    c) assistente;
    d) assistente capo.
  La  dotazione organica del ruolo degli agenti e degli assistenti e'
quella prevista nella tabella A allegata alla presente legge.
  Dalla  stessa  data  il  ruolo degli operatori tecnici e quello dei
collaboratori  tecnici sono unificati nel ruolo degli operatori e dei
collaboratori tecnici.
  Il  ruolo  di  cui al comma precedente e' articolato nelle seguenti
qualifiche:
    a) operatore tecnico;
    b) operatore tecnico scelto;
    c) collaboratore tecnico;
    d) collaboratore tecnico capo.
  La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori
tecnici  e'  quella  prevista  nella tabella B allegata alla presente
legge.
  ((La  qualifica di assistente e' quella di collaboratore tecnico si
conseguono  a ruolo aperto per anzianita' senza demerito dopo 10 anni
servizio complessivo)).
  COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N. 387, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 472. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  1 febbraio 1989, n. 53 ha disposto (con l'art. 30, comma 1)
che:  "Gli  effetti  giuridici  delle  disposizioni  contenute  nella
presente legge decorrono dal 1a gennaio 1989".