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DECRETO-LEGGE 2 agosto 1982, n. 493

Misure per il disavanzo del settore previdenziale.

note:
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/1982)
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Testo in vigore dal:  3-8-1982 al: 2-10-1982

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare immediate misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA:

il seguente decreto:

Art. 1




Contributi per la Cassa integrazione guadagni e per le indennità economiche di malattia e di maternità
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote dei contributi dovuti alla Cassa integrazione guadagni - gestione ordinaria dell'industria e speciale dell'edilizia - sono elevate dello 0,90 per cento della retribuzione lorda imponibile.
Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma, la quota parte dei contributi di malattia di qui all'articolo 14, primo e secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, è elevata dello 0,25 per cento della retribuzione imponibile e corrispondentemente è aumentato il contributo di malattia a carico del datore di lavoro;
con la medesima decorrenza, il contributo dovuto all'INPS dal datore di lavoro per le prestazioni economiche di maternità è elevato dello 0,70 per cento della retribuzione imponibile.