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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1981, n. 1158

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero "Maria SS. Assunta" di Roma.

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Testo in vigore dal: 15-8-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di  magistero  "Maria
SS. Assunta" di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n.
1760 e modificato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
maggio 1958, n. 648, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modifiche; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Vedute le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Istituto universitario di magistero "Maria SS. Assunta" di  Roma
e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione  di  concerto
con il Ministro del tesoro; 

 
                              Decreta: 

 
  Lo statuto dell'istituto  universitario  di  magistero  "Maria  SS.
Assunta" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati,
e' ulteriormente modificato come appresso: 


 
                              Titolo I 
                     Costituzione dell'Istituto 

 
  All'art. 4 viene aggiunto il seguente nuovo comma: 
  A seguito del disposto del decreto del Presidente della  Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, il magistero "Maria  SS.  Assunta"  adegua  i
propri organici al citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica
attuando accanto al ruolo  dei  professori  ordinari,  il  ruolo  dei
professori associati e quello dei  ricercatori,  secondo  le  tabelle
annesse. 
  Art. 9, lettera c), l'espressione "mediante incarichi" viene  cosi'
modificata: "... mediante affidamenti, supplenze a norma dell'art. 9,
ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio
1980, n. 382, o contratti di diritto privato"; 
  Art. 13, viene cosi' modificato: 
  Il  consiglio  direttivo  si  compone  dei  membri  previsti  dalle
disposizioni di legge. 
  Art. 14, lettera a), l'espressione "mediante incarico" viene  cosi'
modificata: "... mediante affidamenti, supplenze a norma dell'art. 9,
ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio
1980, n. 382, o contratti di diritto privato"; alla lettera b),  dopo
l'espressione "professori di ruolo" si aggiunge  "...  in  merito  al
conferimento degli affidamenti, supplenze a norma dell'art. 9, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, o contratti di diritto privato". 

 
                             Titolo III 
                       Ordinamento degli studi 


 
  Art. 17 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in materie letterarie sono aggiunti seguenti: 
  ermeneutica filosofica; 
  filologia slava; 
  filosofia dell'educazione; 
  filosofia della scienza; 
  filosofia della storia; 
  letteratura ispano-americana; 
  lingua e letteratura greca; 
  lingua e letteratura polacca; 
  linguistica generale; 
  storia del cristianesimo; 
  storia della musica; 
  storia delle dottrine politiche; 
  storia del teatro e dello spettacolo; 
  storia greca. 
  Art. 18 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti: 
  ermeneutica filosofica; 
  filosofia dell'educazione; 
  filosofia del linguaggio; 
  filosofia della religione; 
  filosofia della scienza; 
  filosofia della storia; 
  pedagogia comparata; 
  pedagogia sociale; 
  pedagogia speciale; 
  pedagogia sperimentale; 
  psicologia scolastica; 
  psicopedagogia; 
  storia del cristianesimo; 
  storia delle dottrine politiche; 
  storia della filosofia antica; 
  storia del teatro e dello spettacolo. 
  Art. 19 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso  di
laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: 
  ermeneutica filosofica; 
  filologia slava; 
  filosofia della storia; 
  filosofia del linguaggio; 
  letteratura ispano-americana; 
  lingua e letteratura araba; 
  lingua e letteratura polacca; 
  lingua e letteratura portoghese; 
  linguistica applicata; 
  linguistica generale; 
  storia del cristianesimo; 
  storia delle dottrine politiche; 
  storia del teatro e dello spettacolo. 
  Art. 24 - viene cosi modificato:  L'insegnamento  e'  impartito  da
professori di ruolo e da professori a contratto. 
  Art. 25 -  viene  cosi'  modificato:  Per  l'assunzione,  lo  stato
giuridico ed il trattamento economico dei professori di ruolo  e  dei
ricercatori  saranno  osservate,  in  quanto  applicabili,  le  norme
legislative e regolamentari vigenti in materia per  i  professori  di
ruolo e per i ricercatori delle Universita' dello  Stato.  La  nomina
viene fatta dal consiglio di amministrazione. 
  Art. 27 - viene cosi modificato: " Il conferimento delle  supplenze
a norma dell'art. 9, ultimo comma, del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 382/80 e la stipula di  contratti  di  diritto  privato
sono deliberati dal consiglio  di  amministrazione  su  proposta  del
consiglio direttivo.  In  ogni  caso  dovranno  essere  osservate  le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 "· 
  Art. 28 - dopo l'espressione " ai professori di ruolo " e' aggiunta
l'espressione " e ai ricercatori "  e  dopo  l'espressione  "  per  i
professori di ruolo " e' aggiunta l'espressione " e per i ricercatori
" a norma dell'art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
  Art. 29 - dopo l'espressione " ai professori di ruolo " e' aggiunta
l'espressione " e ai ricercatori "· 
  Art. 30 - viene soppresso. 
  Art. 32 - viene cosi' modificato: I  posti  di  lettore  di  lingua
madre sono determinati in base all'art. 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 
  Art. 33 -  viene  cosi'  modificato:  Per  l'assunzione,  lo  stato
giuridico e il trattamento economico dei lettori  saranno  osservate,
in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari,  vigenti
in materia per i lettori delle Universita' dello Stato. 
  II testo dell'art. 48 - titolo VIII, e' trasferito al titolo  IV  e
prende il numero di art. 44. 
  L'art. 44 e' sostituito con  i  due  nuovi  seguenti  articoli  che
prendono la numerazione di articoli 45 e 46. 
  Art. 45. - L'ufficio di segreteria e' costituito da una  segretaria
capo, da una o piu' impiegate, secondo le esigenze dell'ufficio. 
  Art. 46. - L'ufficio di economato e  cassa  e'  costituito  da  una
economa  capo,  da  una  o  piu'  impiegate,  secondo   le   esigenze
dell'ufficio. 
  L'art:  50  prende  la  numerazione  di  art.  47  e  viene   cosi'
modificato: 
  Art. 47. - L'istituto ha una propria biblioteca. Al servizio  della
biblioteca universitaria provvedono un direttore di biblioteca, una o
piu' impiegate e il personale d'ordine necessario. 
  Il funzionamento di essa sara' disciplinato dal consiglio direttivo
con apposito regolamento interno. 
  L'art.  45  prende  la  numerazione  di  art.  48  e  viene   cosi'
modificato: 
  Art. 48. - Le  retribuzioni  e  le  previdenze  del  personale  non
docente sono fissate dal consiglio di amministrazione in  misura  non
superiore e comunque secondo quanto previsto  per  le  corrispondenti
categorie di personale statale. 
  L'art. 46 assume il numero di art. 49. 
  L'art. 47 del titolo VII e' trasferito al titolo VIII ed assume  il
numero di art. 50. 
  L'art. 49 del titolo VIII viene soppresso. 
  Tabella n. 1 (Art. 4): 
  Posti di ruolo di professori: 
  professori ordinari n. 8; 
  professori associati n. 12. 
  Tabella n. 2 (Art. 4): 
  Posti di ruolo dei ricercatori: 
  ricercatori n. 10. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 22 settembre 1981 

 
                               PERTINI 

 
                                                  BODRATO - ANDREATTA 

 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1982 
  Registro n. 92 Istruzione, foglio n. 318