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LEGGE 1 luglio 1982, n. 426

Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

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Testo in vigore dal: 28-7-1982
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dal  1  marzo 1981 la tabella degli stipendi allegata alla legge 22
dicembre  1980,  n.  885,  e'  sostituita dalla tabella allegata alla
presente legge.
  L'attribuzione  delle  nuove  posizioni  stipendiali  va  fatta con
riferimento  alla  classe di stipendio in godimento con conservazione
dell'anzianita'  maturata  nella classe stessa ai fini dei successivi
aumenti.
  Resta  fermo  l'eventuale  assegno  personale pensionabile previsto
dall'articolo  15, terzo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e
successive modificazioni e integrazioni.
  Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo e quarto
comma, e all'articolo 2 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 885.
  Le  nuove  misure  degli  stipendi risultanti dall'applicazione del
presente   articolo   hanno  effetto  sui  compensi  per  prestazioni
straordinarie,  sulla  tredicesima  mensilita',  sul  trattamento  di
quiescenza,  sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla
determinazione  dell'equo  indennizzo  di  cui  all'articolo  48  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a
disposizioni  analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali
e relativi contributi, compresi la ritenuta di conto entrate tesoro o
altre analoghe ed i contributi di riscatto.