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LEGGE 6 febbraio 1979, n. 42

Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/1984)
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Testo in vigore dal:  18-2-1979

Art. 15


In fase di prima applicazione della presente legge - 1 ottobre 1978 - agli interessati è attribuita la classe di stipendio della categoria in cui sono inquadrati, di importo pari o immediatamente inferiore al maturato economico, dato dalla somma dello stipendio annuo, dell'indennità pensionabile annua istituita con la legge 16 febbraio 1974, n. 57, e dell'elemento distinto della retribuzione di L. 540.000 annue corrisposto in base alla legge 28 aprile 1976, n. 155, al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 270, alla legge 14 aprile 1977, n. 112, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30 settembre 1978, al quale debbono aggiungersi L. 120.000 annue fisse pro capite e l'importo annuo di L. 800 per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni, di servizio di ruolo e non di ruolo, prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e presso altre amministrazioni dello Stato.
L'attribuzione dell'importo di L. 800 annue per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo resi presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione, ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Azienda.
L'eventuale differenza fra il maturato economico integrato come sopra detto e lo stipendio è corrisposta sotto forma di assegno personale, utile ai fini della tredicesima mensilità, della pensione e della buonuscita ed è riassorbibile soltanto in caso di passaggio di categoria.
Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, nel computo del maturato economico dei manovali che al 30 settembre 1978 si trovano allo stipendio iniziale si deve comprendere anche il soprassoldo di L. 96.000 annue previsto dall'articolo 37 c) delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni.
In nessun caso può essere attribuito uno stipendio di importo inferiore a quello iniziale previsto per la categoria di inquadramento.
Agli effetti dell'attribuzione delle successive classi, gli stipendi corrisposti in fase di prima applicazione della presente legge hanno decorrenza, in ogni caso, dal 1 luglio 1977.
In via transitoria, i dipendenti che, in base al precedente ordinamento, avrebbero maturato entro il 30 giugno 1979 una ulteriore classe di stipendio o un normale aumento periodico fruiranno, a regolarizzazione, di un successivo inquadramento nella nuova situazione stipendiale: il primo al 1 ottobre 1978 ed il secondo alla data in cui avrebbero maturato l'aumento periodico o la classe di stipendio superiore in base alle norme del precedente ordinamento.
Del pari fruiranno di un successivo inquadramento a regolarizzazione i dipendenti che in base alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge dovessero conseguire, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 10, una promozione ad una qualifica per la quale la presente legge prevede l'inquadramento in una diversa categoria professionale.
Il successivo inquadramento, di cui ai commi precedenti, avrà luogo con i criteri previsti per il primo inquadramento, ferma restando, ai soli fini dell'attribuzione dell'importo annuo delle lire 800 previste al primo comma, la data del 30 settembre 1978.
Ai dipendenti che passano alla categoria professionale superiore con decorrenza 1 ottobre 1978 sulla base della sola anzianità maturata nelle qualifiche corrispondenti ai profili professionali di inquadramento (manovale, carbonaio, ispettore) nonché ai dipendenti che per effetto del disposto dell'articolo 8 della presente legge passeranno nel profilo professionale di tecnico, il trattamento economico è determinato, nella categoria professionale superiore, con i criteri previsti per il primo inquadramento.