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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1154

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-7-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita' di Parma, approvato con regio
decreto  13  ottobre  1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30
ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981
che   modifica  la  tabella  XVIII-bis  dello  ordinamento  didattico
universitario;
  Considerato che lo statuto non puo' derogare al vigente ordinamento
didattico universitario e considerato l'obbligo, quindi, di adeguarlo
all'ordinamento stesso;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Parma e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto dell'Universita' di Parma, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
                           Articolo unico

  L'art.  83,  relativo  alla  facolta'  di  medicina e chirurgia, e'
soppresso e sostituito dal seguente:
  Art. 83. - La facolta' di medicina e chirurgia conferisce le lauree
in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria.
  Dopo  l'art.  86,  relativo  al  corso  di  laurea  in  medicina  e
chirurgia,  con il conseguente spostamento degli articoli successivi,
e' aggiunto il seguente nuovo articolo:
  Art. 87 - Laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
  -  La  durata del corso di studi e' di cinque anni, suddivisi in un
biennio ed un triennio.
  Il   titolo   di   ammissione  e'  quello  previsto  dalle  vigenti
disposizioni di legge.
  Il numero degli iscritti e' di venti per anno di corso.
  L'accesso  al  corso  di  laurea  verra'  regolato  da  un esame di
ammissione.   Il  punteggio  da  attribuire  nell'esame  sara'  cosi'
ripartito:  il  30%  sara'  riservato al voto riportato dal candidato
nell'esame  di diploma di scuola secondaria superiore ed il 70% sara'
riservato  alla  prova  di esame di ammissione al corso di laurea con
tests  a  scelta multipla su argomenti di biologia generale, chimica,
fisica  e  matematica,  secondo  i  programmi della scuola secondaria
superiore.
  Sono insegnamenti fondamentali:
    Biennio:
      1)    anestesia   generale   e   speciale   odontostomatologica
(semestrale);
      2) biologia generale applicata agli studi medici;
      3) chimica;
      4) chimica biologica;
      5) farmacologia (semestrale);
      6) fisica medica;
      7) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico;
      8) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia
(semestrale);
      9)  istituzioni  di  anatomia  umana  normale  e  dell'apparato
stomatognatico;
      10) istituzioni di anatomia ed istologia patologica;
      11) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
      12) materiali dentari;
      13) microbiologia (semestrale);
      14) odontoiatria conservatrice (triennale - 2°, 3° e 4° anno);
      15) patologia generale.
    Triennio:
      16)  chirurgia speciale odontostomatologica (biennale - 3° e 4°
anno);
      17) clinica odontostomatologica (biennale - 4° e 5° anno);
      18)  medicina  legale  e  delle  assicurazioni e deontologia in
odontostomatologia (semestrale);
      19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);
      20)   ortognatodonzia   e  gnatologia  (funzione  masticatoria)
(biennale - 4° e 5° anno);
      21) parodontologia (biennale - 4° e 5° anno);
      22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
      23)  patologia  speciale medica e metodologia clinica (compresa
la pediatria);
      24) patologia speciale odontostomatologica;
      25) pedodonzia (semestrale);
      26) protesi dentaria (triennale - 3°, 4° e 5° anno);
      27)   radiologia   generale   e   speciale  odontostomatologica
(semestrale).
    Insegnamenti complementari:
      1) chirurgia maxillo-facciale;
      2) dermatologia e venereologia (semestrale);
      3) otorinolaringoiatria (semestrale);
      4) statistica sanitaria.
    Gli  insegnamenti  fondamentali  sono teorici e pratici e la loro
frequenza e' obbligatoria.
  Gli  insegnamenti  specificatamente  odontostomatologici  di ordine
clinico   comportano  anche  un  tirocinio  pratico  continuativo  da
espletare prima di sostenere i relativi esami.
  Gli  allievi,  che non conseguono le attestazioni di frequenza, non
possono essere ammessi a sostenere le relative prove di esame.
  Il  tirocinio  pratico  relativo ad ogni insegnamento clinico, deve
prevedere  da  parte  di  componenti  dell'organico,  una  assistenza
didattica adeguata al numero degli studenti.
Non si puo essere ammessi        Se non si e superato l'esame di:
a sostenere l'esame di:
Fisiologia umana e dell'ap-      Istituzioni di anatomia umana
  parato stomatognatico            normale e dell'apparato stomato-
                                   gnatico
Patologia generale                Chimica
                                  Biologia generale applicata
                                    agli studi medici
                                  Fisica medica
Patologia speciale medica         Fisiologia umana e dell'apparato
  e metodologia clinica             stomatognatico
  (compresa la pediatria)
Patologia speciale chirurgica     Patologia generale
  e propedeutica clinica
Clinica odontostomatologica       Patologia speciale medica e
                                    metodologia clinica (com-
                                    presa la pediatria)
                                  Patologia speciale chirurgica
                                    e propedeutica clinica
                                  Istituzioni di anatomia ed
                                    istologia patologica
                                  Patologia speciale odonto-
                                    stomatologica
                                  Chirurgia speciale odonto-
                                    stomatologica

  Per  essere ammesso a sostenere l'esame di laurea in odontoiatria e
protesi  dentaria,  lo  studente  deve  aver  seguito i corsi ed aver
superato  gli  esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno
in  due  insegnamenti  scelti  tra  i complementari ed aver, inoltre,
seguito  le  prescritte esercitazioni cliniche, i tirocini pratici ed
averne conseguito le relative attestazioni.
  L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su
argomenti  di  odontostomatologia  da  richiedere  almeno  all'inizio
dell'ultimo anno di corso.
  Per  il trasferimento degli studenti iscritti al corso di laurea in
medicina  e  chirurgia le abbreviazioni di corso non possono superare
l'ammissione  oltre  il  secondo  anno, subordinatamente al numero di
posti  resisi  disponibili all'inizio del secondo anno sempre che gli
aspiranti  abbiano  superato gli esami di biologia generale applicata
agli  studi  medici  chimica, fisica medica, istologia ed embriologia
generale (compresa la citologia).
  Per  i  laureati  in medicina e chirurgia le abbreviazioni di corso
potranno  essere  concesse,  sempre  con  iscrizione al secondo anno,
subordinatamente al numero di posti resisi disponibili all'inizio del
secondo  anno  e  dopo  che  sia  trascorso  un  anno  accademico dal
conseguimento della laurea precedente.
  Per  esercitare la professione i laureati in odontoiatria e protesi
dentaria devono superare un apposito esame di Stato.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 giugno 1982
  Registro n. 83 Istruzione, foglio n. 347