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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1153

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 17-7-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Modena, approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2170 e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Modena e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Modena, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso;
                           Articolo unico

  Dopo  l'art.  346  sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
alla  istituzione della scuola diretta a fini speciali di informatica
per analisti di sistemi e procedure.
  Scuola  diretta  a  fini  speciali  di  informatica per analisti di
sistemi e procedure
  Art.  347.  -  Presso  l'Universita' di Modena per iniziativa della
facolta'  di scienze matematiche, fisiche e naturali, e' istituita ai
sensi  dell'art.  20  del  testo  unico sull'istruzione superiore una
scuola speciale di informatica per analisti di sistemi e procedure.
  Art. 348. - La scuola si propone di:
    a)  preparare  personale  in  grado di affrontare culturalmente e
tecnicamente  i  problemi connessi con la elaborazione automatica dei
dati;
    b)  concorrere  alla  riqualificazione di personale gia' operante
nel mondo del lavoro;
    c)  condurre  studi  nel  campo  dell'informatica.  Gli  istituti
universitari  e  gli  enti pubblici e privati possono avvalersi della
collaborazione della scuola.
  Art. 349. - sono organi della scuola:
    a) il direttore;
    b) il consiglio.
  Art.  350.  -  La  direzione  della scuola e' affidata a professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa.
  In  caso  di  motivato  impedimento,  la  direzione della scuola e'
affidata  a  professore  associato  che  pure  insegni  nella  scuola
medesima.
  Art. 351. - Il consiglio della scuola e' composto da:
    a) il direttore;
    b) gli insegnanti;
    c)  un rappresentante designato da ogni facolta' dell'Ateneo, fra
i componenti della facolta';
    d) un rappresentante della regione;
    e) due rappresentanti degli studenti della scuola.
  Il  consiglio della scuola si riunisce di regola una volta ogni tre
mesi  e  ogni qualvolta il direttore lo ritenga necessario o ne venga
fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti.
  Art. 352. - Su proposta del consiglio della scuola, il consiglio di
facolta'  fissa  annualmente gli indirizzi della scuola, i criteri di
selezione  degli  aspiranti  e  il numero degli studenti da ammettere
ogni  anno  in  base alla disponibilita' delle strutture didattiche e
alle prospettive occupazionali.
  Tale   numero  non  sara'  comunque  maggiore  di  cinquanta  nuovi
iscritti.
  Al  fine  di  raccogliere  tutti  gli  elementi  necessari  per  la
formulazione  della  sua  proposta,  il consiglio della scuola indice
annualmente  una  conferenza  della  scuola,  aperta  alle componenti
sociali e produttive interessate, agli enti pubblici e agli studenti.
Al  termine  di  ogni  anno  accademico,  il  consiglio  della scuola
presenta alla facolta' una relazione sulla attivita' svolta.
  Art.  353.  - I docenti della scuola sono designati annualmente dal
consiglio  della  facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
che  delibera  su proposta del direttore della scuola, e nominati dal
rettore.
  Il  direttore  della  scuola  formula  la  sua  proposta  udito  il
consiglio  della  scuola  in  base  ai titoli scientifici e didattici
presentati  e  sulla  base  di  criteri elaborati dal consiglio della
scuola.
  Art.  354.  -  La  scuola  ha la durata di due anni e conferisce il
diploma di analista di sistemi e procedure.
  I   requisiti  per  l'ammissione  sono  i  medesimi  richiesti  per
l'ammissione a un qualunque corso di laurea della facolta' di scienze
matematiche, fisiche e naturali.
  Art.   355.  -  Il  corso  comprende  lezioni  teoriche  a  livello
universitario  ed  esercitazioni  pratiche  con  applicazione  a casi
concreti. Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    Per il 1° anno:
      istituzioni  di  matematica,  statistica, teoria e applicazioni
delle  macchine  calcolatrici, tecniche e linguaggi di programmazione
I,    trattamento   delle   informazioni   nelle   ricerche   sociali
(semestrale), microprocessori e controllo di processi (semestrale).
    Per il 2° anno:
      calcolo  numerico  e ricerca operativa, tecniche e linguaggi di
programmazione  II,  sistemi  informativi, analisi e progettazione di
sistemi, trattamento delle informazioni nelle imprese e nelle aziende
di   credito   (semestrale),  trattamento  delle  informazioni  nella
pubblica amministrazione (semestrale).
  Art. 356. - E' fatto obbligo agli allievi di frequentare le lezioni
teoriche e le esercitazioni.
  Art. 357. - Gli esami di profitto sono sostenuti al termine di ogni
anno, in due sessioni, per tutte le materie prescritte.
  Per  essere  ammesso al secondo anno lo studente deve aver superato
tutti  gli  esami del primo anno; in caso contrario viene posto nella
posizione di ripetente.
  Art.  358.  -  A  conclusione  dei  loro  studi  gli allievi devono
sostenere  un  esame  di  diploma.  Fa parte integrante dell'esame la
discussione di una tesi scritta, elaborata dal candidato.
  Art. 359. - Le tasse e le soprattasse sono le seguenti:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000
esami di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
soprattassa esami di profitto. . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000
soprattassa esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000

  La  misura  del  "contributo  riscaldamento"  sara'  pari  a quella
stabilita per gli studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Ateneo.
  E'  previsto inoltre un "contributo scuola" il cui ammontare verra'
stabilito  annualmente  dal consiglio di amministrazione, su proposta
del  consiglio  di  facolta' che deliberera' udito il consiglio della
scuola.
  Art.  360.  -  I proventi della scuola sono costituiti dalle tasse,
soprattasse  e  contributi di cui all'articolo precedente (escluso il
"contributo  riscaldamento")  e  da eventuali contributi dello Stato,
dell'Universita' e di enti e organizzazioni pubblici e privati.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 giugno 1982
  Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 145