stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 1150

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 10-7-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di
Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato
con   regio   decreto   2   dicembre  1928,  n.  3108,  e  successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  commerciale "Luigi Bocconi" di Milano e convalidati
dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla  proposta  del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro del tesoro;

                              Decreta:

  Lo  statuto dell'Universita' commerciale "Luigi Bocconi" di Milano,
approvato  e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico

  L'art. 7, concernente il ruolo organico dei professori, e' abrogato
e sostituito come segue:
    Art.  7.  - Il ruolo dei professori universitari dell'Universita'
commerciale "Luigi Bocconi" comprende le seguenti fasce:
      a) professori ordinari e straordinari;
      b) professori associati.
  Il  ruolo  organico dei professori della prima fascia e' costituito
da ventinove posti.
  Il ruolo organico dei professori della seconda fascia e' costituito
da ventidue posti.
  Ai  professori  di  ruolo  spetta  il  trattamento  economico  e di
carriera  che  lo  Stato  attribuisce  ai  professori  di ruolo delle
Universita'   governative  provvisti  della  medesima  anzianita'  di
servizio.
  In  caso  di trasferimento alla Universita' "Bocconi" di professori
di   ruolo  appartenenti  ad  altri  istituti  universitari,  saranno
applicate  le  disposizioni vigenti in materia per i professori delle
Universita' governative.
  Ai  professori  di  ruolo  della  prima  fascia  e'  assicurato  il
trattamento  di  previdenza  e di quiescenza che le norme legislative
vigenti  stabiliscono  per  i  professori  di ruolo delle Universita'
governative.
  Ai   professori   di  ruolo  della  seconda  fascia,  ai  fini  del
trattamento  di previdenza e di quiescenza, sono applicate le vigenti
e   future   disposizioni   di   legge   in  materia  riguardanti  il
corrispondente personale docente delle Universita' statali.
  Dopo  l'art.  10,  con il conseguente spostamento della numerazione
degli   articoli   successivi,   sono  inseriti  due  nuovi  articoli
concernenti norme per i ricercatori.
  Art.  11.  -  Il  ruolo  organico  dei  ricercatori universitari e'
costituito da trentacinque posti.
  Ai  ricercatori  dell'Universita'  "Bocconi"  spetta il trattamento
economico  e  di  carriera che lo Stato attribuisce ai ricercatori di
ruolo delle Universita' governative.
  Ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza, si applicano
ai  ricercatori  le  stesse disposizioni di legge in materia previste
dal vigente statuto per gli assistenti di ruolo.
  Art.  12.  - Per le modalita' inerenti la ripartizione dei posti di
ricercatore e la loro copertura, per lo inquadramento nel ruolo entro
i  limiti  dei  posti  in  organico di cui al precedente articolo, la
disciplina generale, i diritti, le funzioni ed i doveri si applicano,
in  quanto  compatibili  con  il  presente  statuto  e  con la natura
dell'Universita'  non  statale,  le  disposizioni  di  legge  vigenti
riguardanti i ricercatori universitari.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 21 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                  BODRATO - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 giugno 1982
  Registro n. 81 Istruzione, foglio n. 67