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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 335

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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Testo in vigore dal: 25-6-1982
al: 10-6-1995
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121,  concernente  il
nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,  con
il quale viene  conferita  delega  al  Governo  per  provvedere,  tra
l'altro, alla determinazione  dell'ordinamento  del  personale  della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 
  Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109
della stessa legge; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 5 e del 23 aprile 1982; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro; 

 
                                EMANA 

 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
                        Istituzione dei ruoli 

 
Nell'ambito  dell'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza   sono
istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di  Stato  che
espleta funzioni di polizia: 
    a) ruolo degli agenti; 
    b) ruolo degli assistenti; 
    c) ruolo dei sovrintendenti; 
    d) ruolo degli ispettori; 
    e) ruolo dei commissari; 
    f) ruolo dei dirigenti. 
  Salvo quanto specificato  nei  successivi  articoli,  il  personale
appartenente  ai  predetti  ruoli,  nello  svolgimento  dei   compiti
istituzionali sanciti dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, svolge anche
le attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei  compiti
di istituto.