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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1148

Gestione da parte del Ministero della pubblica istruzione in via transitoria, dei convitti per sordomuti annessi alle istituzioni scolastiche dell'Ente nazionale sordomuti.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-6-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visto il decreto-legge 18 agosto  1978,  n.  481,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641; 
  Visto l'art. 1-octies,  comma  secondo,  della  suddetta  legge  di
conversione n. 641/1978,  il  quale,  da  una  parte,  provvede  alla
statizzazione  delle  istituzioni   scolastiche   gestite   dall'Ente
nazionale  sordomuti,  e,  dall'altra,  affida  al  Ministero   della
pubblica istruzione la gestione, in  via  transitoria,  dei  convitti
annessi alle istituzioni scolastiche dell'Ente  nazionale  sordomuti,
fino all'entrata in vigore della legge  sulla  nuova  disciplina  dei
convitti gestiti dal Ministero medesimo; 
  Visto  il  regio  decreto  6  maggio  1923,  n.  1054,  concernente
l'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali; 
  Considerato che nei predetti convitti per sordomuti  sono  ospitati
alunni frequentanti scuole di ordine e grado diversi,  a  simiglianza
di quanto avviene nei convitti nazionali; 
  Considerato peraltro che, ai sensi del  citato  articolo  1-octies,
comma secondo, la gestione dei predetti  convitti  per  sordomuti  da
parte del Ministero della pubblica istruzione verra'  a  cessare  con
l'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina  dei  convitti
gestiti  dal  Ministero   medesimo,   che,   come   e'   nota,   sono
prevalentemente convitti nazionali; 
  Ritenuta la necessita', per l'attuazione del citato art.  1-octies,
comma secondo,  di  stabilire  le  modalita'  per  l'esercizio  della
gestione dei  predetti  convitti  per  sordomuti,  sulla  base  delle
disposizioni che disciplinano il funzionamento di analoghe  strutture
convittuali statali; 
  Considerato che i predetti convitti per  sordomuti  possono  essere
assimilati  ai  convitti  nazionali,  sia  perche'  ospitano   alunni
frequentanti scuole di ordine e grado  diversi,  sia  perche'  e'  da
ritenere che il legislatore nel rinviare alla  nuova  disciplina  dei
convitti gestiti dal Ministero, abbia inteso riferirsi soprattutto ai
convitti nazionali e che,  conseguentemente,  abbia  voluto  che  nel
medesimo  contesto  normativo  venisse   disciplinata   la   gestione
definitiva dei predetti convitti per sordomuti; 
  Ritenuto per le  ragioni  sopraesposte  di  dover  provvedere  alla
gestione transitoria dei convitti per sordomuti  dell'Ente  nazionale
sordomuti  secondo  le  disposizioni  vigenti  per  la  gestione  dei
convitti nazionali; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione  di  concerto
con il Ministro del tesoro; 

 
                              Decreta: 

 
  I convitti  per  sordomuti  annessi  alle  istituzioni  scolastiche
dell'Ente nazionale sordomuti sono gestiti, in  via  transitoria,  ai
sensi del secondo comma dell'articolo 1-octies della legge 21 ottobre
1978,  n.  641,  dal  Ministero  della   pubblica   istruzione   fino
all'entrata in vigore  della  legge  sulla  disciplina  dei  convitti
gestiti dal Ministero medesimo. 
  I convitti di cui al precedente comma sono i seguenti: 
    convitto per sordomuti di Gallina (Reggio Calabria); 
    convitto per sordomuti di Marsala (Trapani); 
    convitto per sordomuti di Novara; 
    convitto per sordomuti di Padova; 
    convitto per sordomuti di Palermo; 
    convitto per sordomuti di Roma; 
    convitto per sordomuti di Torino. 
  La gestione e' effettuata secondo  le  disposizioni  contenute  nel
regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e relativo regolamento approvato
con regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009,  e  nel  regolamento  di
contabilita' dei convitti nazionali approvato con  regio  decreto  30
aprile 1931, n. 854. 
  Presso ciascun convitto e' costituito ai  sensi  dell'articolo  121
del  regio  decreto  6  maggio  1923,  n.  1054,  un   consiglio   di
amministrazione, integrato da un rappresentante  dell'Ente  nazionale
per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e da un rappresentante
del comune in cui  ha  sede  il  convitto,  come  previsto  dall'art.
1-octies della legge 21 ottobre 1978, n. 641. 
  A ciascun convitto e' preposto, ai sensi dell'art. 131  del  citato
regio decreto n. 1054/1923, un rettore, che ne ha  la  rappresentanza
legale. 
  Al personale direttivo ed educativo si applicano le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre  1975,  n.
970. 
  Gli organici del personale direttivo, educativo, amministrativo  ed
ausiliario sono determinati ai sensi delle  disposizioni  vigenti  in
materia per i convitti nazionali. 
  La gestione decorre dal 1 settembre 1978. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 

 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981 

 
                               PERTINI 

 
                                                  BODRATO - ANDREATTA 

 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 maggio 1982 
  Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 113