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REGIO DECRETO 6 maggio 1923, n. 1054

Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali. (023U1054)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/06/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/1974)
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Testo in vigore dal:  17-6-1923

Art. 121




L'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un Consiglio, composto:

a) del rettore, presidente;

b) di due delegati, l'uno, del Consiglio provinciale e l'altro del Consiglio comunale del luogo dove ha sede il convitto, scelti dai Consigli medesimi anche fuori del loro seno;

c) di due persone nominate dal Ministro dell'istruzione una delle quali scelta fra il personale dirigente ed insegnante delle scuole medie, frequentate dai convittori;

d) di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, designato dall'intendente di finanza della Provincia.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni o sono rieleggibili. Il loro ufficio è gratuito.

Il consigliere che, senza giustificalo motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio.