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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 1146

Modificazioni allo statuto della libera Università abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti.

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 9-6-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  della libera Universita' abruzzese degli studi
"G.  D'Annunzio" di Chieti approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  8  maggio  1965,  n.  1007  e  modificato con decreto del
Presidente  della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi accademici della
libera  Universita' abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti e
convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla  proposta  del Ministro della pubblica istruzione di concerto
con il Ministro del tesoro;

                              Decreta:

  Lo  statuto  della  libera Universita' abruzzese "G. D'Annunzio" di
Chieti,  approvato  e  modificato  con  i  decreti  sopraindicati, e'
ulteriormente modificato come appresso:
                               Art. 1.

  Nel  capo  IV,  concernente norme relative al personale insegnante,
gli articoli 108, 111 e 112 sono abrogati e sostituiti come segue:
  Art.  108. - Gli insegnamenti sono impartiti dai professori secondo
quanto   prescritto   dalla   normativa   universitaria  statale  con
particolare riferimento a quella in materia di riordino della docenza
universitaria  basata  sulle  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  Art.  111.  -  All'insegnamento di tutte le discipline ufficiali si
provvede,  di  regola, con i professori di ruolo ordinari e associati
in conformita' di quanto stabilito in materia dalla vigente normativa
universitaria statale.
  In   ciascuna  facolta',  comunque,  non  possono  essere  attivati
insegnamenti  in numero superiore a quello consentito dalle tabelle A
e  A-bis  annesse  al  presente  statuto.  All'insegnamento nei corsi
integrativi  di  quelli  ufficiali  si  provvede  con  i professori a
contratto.
  In ciascuna facolta' i corsi integrativi, tenuto conto in ogni caso
degli  stanziamenti a bilancio, non possono superare il 20% di quelli
ufficiali attivati nella facolta' medesima.
  Art.  112.  -  I docenti delle diverse categorie devono ottemperare
agli obblighi previsti dalla normativa universitaria statale vigente,
salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto.