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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1145

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-6-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Palermo, approvato con  regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con  regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Veduta la necessita' di adeguare la  norma  sulla  direzione  delle
scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette
a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' di Palermo, approvato e modificato  con
i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: 
                           Articolo unico 
 
  Dopo l'art. 143, e  con  lo  spostamento  della  numerazione  degli
articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi
alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione   in   scienze
assicurative e commerciali,  annessa  alla  facolta'  di  economia  e
commercio. 
  Scuola di specializzazione in scienze assicurative e commerciali 
  Art. 144. - Annessa alla  facolta'  di  economia  e  commercio,  e'
istituita la scuola di specializzazione  in  scienze  assicurative  e
commerciali. 
  Art. 145. - La scuola ha durata biennale. Al termine dei  corsi  e'
conferito un diploma di specializzazione in  scienze  assicurative  e
commerciali. Non sono consentite in ogni caso riduzioni di durata. La
frequenza  e'  obbligatoria.  Non  e'  consentita  la   contemporanea
iscrizione a piu' scuole di specializzazione. 
  Art. 146. - La scuola conferisce il diploma di cui all'art. 145 con
l'indicazione dell'indirizzo seguito. 
  I corsi della scuola sono articolati in due indirizzi: 
    1) indirizzo giuridico-commerciale; 
    2) indirizzo tecnico-attuariale. 
  Art. 147. - Titolo per l'ammissione alla scuola e'  il  diploma  di
laurea rilasciato da qualsiasi facolta' di una  Universita'  italiana
di  Stato  o  ad  essa  parificata  ovvero  di  un  titolo  straniero
equipollente, che sia riconosciuto dalla legge italiana. 
  Art. 148. - L'ammissione alla scuola e' subordinata al  superamento
di un colloquio  attitudinario  e  culturale,  con  riferimento  alla
finalita'  della  scuola.  Il  colloquio  si  svolge  avanti  ad  una
commissione  formata  da  tre  docenti  della  scuola,  nominati  dal
direttore di questa. Il giudizio della commissione e' insindacabile. 
  Art.  149.  -  I  corsi  sono  costituiti  da   lezioni   teoriche,
esercitazioni pratiche, tirocinii, seminari e conferenze. 
  Tutti i corsi d'insegnamento sono distinti dai corsi della facolta'
di economia e commercio e delle altre facolta'. 
  Art. 150. - La direzione della  scuola  e'  affidata  a  professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola  e'
affidata a  professore  associato,  che  pure  insegni  nella  scuola
medesima. 
  La scuola e' retta da un direttore e da un vicedirettore,  in  caso
di assenza o di impedimento del primo. Entrambi sono nominati per  un
biennio dal rettore, su proposta del consiglio della  scuola,  tra  i
professori componenti il consiglio. 
  I docenti sono scelti tra i professori universitari, gli studiosi e
gli esperti delle discipline insegnate nella scuola. I docenti devono
possedere comprovata esperienza e competenza nelle discipline oggetto
dei  corsi  d'insegnamento.  Alla  nomina  dei  docenti  provvede  il
rettore, su proposta del consiglio della scuola. Il  direttore  della
scuola ha pero' facolta' di conferire, su conforme, vincolante parere
del  consiglio  della  scuola,  lo  incarico  di   tenere   seminari,
esercitazioni e conferenze. 
  Del consiglio della scuola fa parte di  diritto  il  preside  della
facolta' di economia e commercio ed un suo delegato. Il  preside  non
puo' essere nominato direttore della scuola. 
  Art. 151. - Il consiglio della scuola e' composto dal direttore che
lo presiede, dal vicedirettore e dai docenti nominati con decreto del
rettore. Le funzioni di segretario sono di volta in volta assunte  da
un componente del consiglio, designato dal direttore. 
  Il consiglio ha competenza a: 
    1) determinare, coordinare ed approvare  i  programmi  dei  corsi
teorici, delle esercitazioni, dei tirocinii,  dei  seminari  e  delle
conferenze da svolgersi; 
    2) esprimere il  proprio  parere  sulle  proposte  relative  alla
designazione dei docenti e degli incaricati di seminari,  conferenze,
esercitazioni; 
    3) determinare,  coordinare  ed  approvare  gli  orari  dei  vari
insegnamenti  nonche'  delle  esercitazioni,  dei  seminari  e  delle
conferenze. 
  Il consiglio determina il diario e  le  modalita'  degli  esami  di
profitto  e  di  diploma,  nonche'  la  composizione  delle  relative
commissioni; la sostituzione  dei  componenti  delle  commissioni  di
esame puo', ove necessario, essere effettuata anche dal  direttore  o
dal vicedirettore della scuola. 
  Art.  152.  -  L'ordinamento  didattico  della  scuola   e'   cosi'
articolato per materie ed anni di corso: 
 
  INDIRIZZO GIURIDICO-COMMERCIALE 
 
  Materie obbligatorie: 
    1° Anno: 
      1) politica creditizia e monetaria; 
      2) diritto delle imprese e societa' commerciali; 
      3) diritto delle assicurazioni private e sociali; 
      4) diritto delle Comunita' europee; 
      5) diritto e pratica tributaria. 
    2° Anno: 
      1) diritto delle assicurazioni marittime e aeree; 
      2) diritto bancario; 
      3) diritto industriale; 
      4) istituzioni di diritto processuale e penale commerciale; 
      5) diritto della borsa e dei cambi. 
    Materie complementari: 
      1) organizzazione aziendale; 
      2) tecnica bancaria; 
      3) diritto dell'economia pubblica e privata; 
      4) tecnica commerciale; 
      5) diritto assicurativo comparato; 
      6) diritto delle assicurazioni contro i rischi termonucleari; 
      7) economia dei trasporti; 
      8) assicurazione del credito; 
      9) medicina legale e delle assicurazioni. 
 
      INDIRIZZO TECNICO-ATTUARIALE 
 
  Materie obbligatorie: 
    1° Anno: 
      1) calcolo delle probabilita'; 
      2) matematica finanziaria; 
      3) statistica assicurativa; 
      4) tecnica commerciale; 
      5) organizzazione aziendale. 
    2° Anno: 
      1) economia e finanza delle imprese di assicurazione; 
      2) tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita; 
      3) tecnica attuariale delle assicurazioni sociali; 
      4) tecnica delle assicurazioni contro i danni; 
      5) tecnica bancaria. 
    Materie complementari: 
      1) tecnica del commercio internazionale; 
      2) diritto bancario; 
      3) diritto della borsa e dei cambi; 
      4) statistica commerciale e delle aziende di credito; 
      5) statistica sanitaria; 
      6) diritto delle assicurazioni contro i rischi termonucleari; 
      7) economia e tecnica del credito agrario. 
  Art. 153. - All'esame di diploma  e'  ammesso  chi  abbia  superato
tutti gli esami pertinenti alle  materie  obbligatorie  previste  per
l'indirizzo prescelto, nonche' gli esami  pertinenti  ad  almeno  due
delle  materie  complementari  del  medesimo  indirizzo.  E'  vietata
l'anticipazione di una o piu' materie. Non puo'  essere  iscritto  al
secondo anno del biennio chi  non  abbia  superato  tutti  gli  esami
inerenti alle materie previste per il primo anno. 
  Art. 154.  -  L'esame  di  diploma  consiste  in  un  colloquio  di
carattere generale nonche' nella presentazione e discussione  di  una
dissertazione scritta, a carattere originale, su di un tema prescelto
dal candidato ed approvato dal docente o dai docenti di  materie  cui
il tema pertiene. 
  Art. 155. - Su proposta del  consiglio  della  scuola,  il  rettore
determina con decreto la  data  iniziale  e  finale  dei  termini  di
iscrizione. 
  All'atto  dell'iscrizione,  dovra'  essere  precisato   l'indirizzo
prescelto.  L'eventuale  mutamento  di  indirizzo  sara'  ammesso   e
regolato a termini di regolamento  della  scuola  previsto  dall'art.
156. 
  Art. 156. - Il funzionamento amministrativo  e  disciplinare  della
scuola e' determinato, in armonia con le vigenti  disposizioni  sulle
scuole di specializzazione, da un regolamento  emanato,  con  decreto
del rettore, su proposta del consiglio della scuola. 
  Art. 157. - Gli iscritti devono pagare per tassa d'immatricolazione
L. 50.000 e, annualmente, le somme seguenti: 
    per tassa d'iscrizione L. 100.000; 
    per contributi di esercitazioni e di seminario L. 60.000; 
    per contributo di biblioteca L. 30.000; 
    per soprattasse esami di profitto L. 15.000. 
  I diplomati dovranno inoltre pagare L.  3.000  per  soprattasse  di
diploma. Coloro i quali conseguono il diploma di perfezionamento sono
tenuti al versamento delle tasse di diploma in misura pari alla somma
fissata dalle norme vigenti; tasse,  soprattasse  e  contributi  sono
versati alla cassa dell'Universita'. La tassa di  diploma  va  invece
versata all'erario. 
  Art. 158. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento delle
tasse, delle soprattasse  e  dei  contributi  nella  misura  e  nelle
modalita' che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 156. 
  Art. 159. - Compatibilmente con le disponibilita' finanziarie della
scuola, secondo modalita' da determinarsi  con  apposito  regolamento
rettorale possono  essere  conferiti  agli  iscritti  particolarmente
meritevoli borse di studio o contributi sulle  spese,  inerenti  alla
frequenza  ai  corsi.  Tali  spese  non  concernono  le   tasse,   le
soprattasse ed i contributi, che vanno in ogni caso versati. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                                              BODRATO 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1982 
  Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 308