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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. 1144

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-6-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con regio
decreto  n. 1073 del 20 aprile 1939 e modificato con regio decreto n.
1527 del 16 ottobre 1940, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Catania e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  adeguare la norma sulla direzione
delle  scuole  di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole
dirette  a  fini  speciali  a quanto disposto dall'art. 16 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Catania, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso;
                           Articolo unico

  Alle  scuole  dirette  a fini speciali della facolta' di medicina e
chirurgia e' aggiunta la seguente nuova scuola:

              Scuola di assistenza sociale psichiatrica
                  (scuola diretta a fini speciali)
  Art.   279.   -   Presso   la  facolta'  di  medicina  e  chirurgia
dell'Universita'  degli  studi  di  Catania  e'  annessa la scuola di
assistenza  sociale psichiatrica (scuola diretta a fini speciali) che
fa  capo  alla  clinica  psichiatrica.  Essa  ha lo scopo di dare una
preparazione  completa,  teorica  e  pratica agli assistenti sociali,
istruendoli  sui  problemi  dell'intervento  presso l'amministrazione
familiare  e sociale dell'ammalato psichico, sulle possibilita' di un
intervento  a tipo casework sui problemi di reinserimento sociale del
paziente  con  disturbi  psichici  e  sulle  funzioni dell'assistente
sociale  presso i servizi di assistenza psichiatrica e le istituzioni
psichiatriche ambulatoriali e ospedaliere.
  Art. 280. - La durata del corso per il conseguimento del diploma di
assistente  sociale psichiatrico e' di due anni accademici: nel primo
anno vengono impartiti insegnamenti teorici ed esercitazioni pratiche
su  materie  propedeutiche  e  tecniche.  Nel  secondo  anno  vengono
impartiti  insegnamenti  teorici  e  pratici  su argomenti di clinica
neurologica  e  psichiatrica,  assistenza  psichiatrica intra e extra
ospedaliera e materie affini. Gli allievi hanno obbligo di frequenza.
  Art.  281.  -  Possono  accedere  alla scuola i candidati di ambo i
sessi  di  18  anni  compiuti,  forniti  di  diploma  di scuola media
superiore di secondo grado.
  Art. 282. - Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della
scuola  deve  sostenere  una  selezione  sui  titoli  ed un colloquio
attitudinale da parte di una commissione composta dal direttore della
clinica psichiatrica e da due docenti della stessa scuola.
  Art.  283.  -  Il numero massimo dei posti disponibili e' stabilito
nella misura di 20.
  Art.  284.  -  La  direzione  della scuola e' affidata a professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa.  In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e'
affidata  a  professore  associato  che  pure  insegni  nella  scuola
medesima.
  Art. 285. - Le materie d'insegnamento teorico del primo anno sono:
    semeiotica psichiatrica;
    psicologia generale;
    igiene mentale;
    neuropsichiatria infantile;
    servizio sociale psichiatrico;
    psicoterapia I;
    terapia psichiatrica I;
    diritto e legislazione sanitaria.
  Le materie di insegnamento teorico del secondo anno sono:
    clinica neurologica;
    psicologia sociale;
    psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
    medicina sociale e del lavoro;
    clinica psichiatrica;
    psicoterapia II;
    terapia psichiatrica II;
    servizio sociale psichiatrico.
  Le esercitazioni pratiche del primo e secondo anno consistono nella
presentazione  per iscritto, discussione e diretto intervento di casi
di  patologia  riguardanti diversi tipi di patologia psichiatrica con
intervento individuale e di gruppo.
  Art.  286.  -  Al  termine  del  primo  anno, per essere ammessi al
secondo  gli allievi devono aver superato almeno sei degli otto esami
previsti nelle due sessioni, estiva ed autunnale.
  Art.  287.  - A completamento di tutti gli esami previsti per i due
anni  i  candidati  per  conseguire  il diploma di assistente sociale
psichiatrico  discutono  una  tesi scritta su argomento di assistenza
sociale  psichiatrica davanti ad una commissione nominata dal preside
della facolta' di medicina e chirurgia e composta dal direttore della
scuola, da un docente della scuola, relatore della tesi e da un altro
docente, correlatore.
  Art.   288.   -  Le  votazioni  agli  esami  vengono  assegnate  in
trentesimi; mentre quelle per il diploma in cinquantesimi.
  Art.  289. - Agli allievi che avranno superato l'esame finale viene
rilasciato il diploma di assistente sociale psichiatrico.
  Art.  290.  -  Le  tasse e soprattasse per la scuola sono ripartite
come segue:

1° Anno:
tassa iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000
contributo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
soprattassa esame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000
2° Anno:
tassa iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000
contributo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
soprattassa esame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000
soprattasa esame diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000
tassa erariale di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 28 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1982
  Registro n. 60 Istruzione, foglio n. 134