stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1139

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 26-5-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di Roma, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n. 1350 e modificato con regio decreto 26
ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Roma  e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Veduta  la  necessita'  di  adeguare la norma sulla direzione delle
scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette
a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           Articolo unico

  Dopo l'art. 954, e con lo spostamento della numerazione successiva,
sono  inseriti  i  seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione
della  scuola di specializzazione in "Valutazione e prevenzione della
nocivita'  dei prodotti chimici industriali" annessa alla facolta' di
farmacia.
  Scuola  di  specializzazione  in  valutazione  e  prevenzione della
nocivita' dei prodotti chimici industriali
  Art.  955.  -  La  scuola  di  specializzazione  in  valutazione  e
prevenzione  della  nocivita'  dei prodotti chimici industriali ha lo
scopo  di preparare i tecnici qualificati per gli organi di controllo
per le industrie, per i laboratori di ricerca.
  Art.  956.  -  La  scuola  di  specializzazione  in  valutazione  e
prevenzione  della nocivita' dei prodotti chimici industriali ha sede
presso la cattedra di chimica organica.
  La  direzione  della  scuola  e'  affidata  a professore ordinario,
straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In
caso  di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata a
professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
  Art.  957.  -  La  durata  del corso e' di due anni. Possono essere
ammessi  alla  scuola i laureati in farmacia, in chimica e tecnologia
farmaceutiche, in chimica e in chimica industriale.
  Art.  958.  - Il consiglio della scuola stabilisce entro il mese di
luglio  di  ciascun anno il numero massimo di iscritti alla scuola in
relazione   alle   disponibilita'  di  locali,  di  attrezzature,  di
personale.
  Se  il numero delle domande e' eccedente, la scelta verra' fatta in
base  alle  norme previste in apposito regolamento emanato dal senato
accademico  per  l'ammissione  alle  scuole  con  numero  limitato di
iscritti.
  Art. 959. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      1) chimica industriale I;
      2) analisi chimica I;
      3) relazioni tra proprieta' chimico-fisiche e nocivita';
      4) tossicologia generale;
      5) metodologie tossicologiche a breve e lungo termine;
      6) ecotossicologia generale;
      7) metodiche ecotossicologiche;
      8) biostatistica e metodiche per la valutazione del rischio;
      9)   strutture  ed  organizzazioni  nazionali,  comunitarie  ed
internazionali   competenti  agli  effetti  della  valutazione  della
nocivita' delle sostanze chimiche.
    2° Anno:
      1) chimica industriale II;
      2) analisi chimica II;
      3) economia dei cicli produttivi;
      4)  tossicologia  speciale  con  particolare  riferimento  alla
cancerogenesi;
      5) epidemiologia;
      6)  tossicologia  industriale  con  particolare  riferimento ai
criteri di sicurezza;
      7)  criteri di purezza in relazione a particolari utilizzazioni
dei prodotti chimici (farmaci, cosmetici, additivi alimentari, ecc.);
      8) legislazione e controlli;
      9) acquisizione e gestione delle informazioni.
  Art.  960.  -  Il  consiglio  della  scuola puo' deliberare che gli
insegnamenti  articolati  in  differenti  settori tecnologici vengano
svolti   da   piu'   insegnanti  specializzati  nei  singoli  settori
industriali,  per  un  numero  di lezioni stabilito singolarmente dal
consiglio stesso.
  Art.  961.  - Gli iscritti alla scuola sono obbligati a frequentare
le  lezioni,  le  esercitazioni  pratiche  e le eventuali visite alle
industrie chimiche.
  Art. 962. - Per conseguire il diploma di specialista in valutazione
e  prevenzione  della  nocivita'  dei prodotti chimici industriali, i
candidati  dovranno  aver  superato  gli  esami  su  tutte le materie
prescritte  ed  un  esame finale consistente nella discussione su una
dissertazione scritta preferibilmente a carattere sperimentale.
  Art.  963.  -  A  coloro che avranno superato l'esame finale verra'
rilasciato  un  diploma  di specialista in "valutazione e prevenzione
della nocivita' dei prodotti chimici industriali".
  Art.  964.  -  Il  consiglio della scuola e' costituito dal preside
della  facolta'  di farmacia, dal direttore della scuola e da tutti i
professori  che  svolgono  i corsi di insegnamento. La commissione di
diploma  e'  costituita da sette membri designati dal consiglio della
scuola fra i professori incaricati dei vari corsi di insegnamento.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1982
  Registro, n. 58 Istruzione, foglio n. 165