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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1981, n. 1136

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 25-5-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato  con  regio
decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato  con  regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382; 
  Vedute le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Genova e convalidati dal Consiglio  universitario
nazionale nel suo parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 

 
                              Decreta: 

 
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Genova,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
                           Articolo unico 

 
  Il primo periodo dell'art. 447, concernente il numero degli allievi
iscrivibili alla scuola speciale di  preparazione  per  ortottisti  -
assistenti di oftalmologia  e'  sostituito  come  segue:  "Il  numero
complessivo degli iscritti alla scuola e' di diciotto". 

 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

 
  Dato a Roma, addi' 21 ottobre 1981 

 
                               PERTINI 

 
                                                              BODRATO 

 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1982 
  Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 160