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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1127

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 21-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Trieste,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961,  n.  1836  e
modificato con regio decreto 7 settembre 1962, n. 1540, e  successive
modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduto l'art. 16 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980, n. 382; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Veduta la necessita' di adeguare le  norme  sulla  direzione  delle
scuole di  perfezionamento  e  di  specializzazione  e  delle  scuole
dirette a fini speciali a quanto disposto  dall'art.  16  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico 
 
  Lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato e modificato  con
i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: 
 
  Dopo  l'art.  120,  e  con   il   conseguente   spostamento   della
numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi  articoli  relativi  alla
istituzione   della   scuola   di   perfezionamento    in    "scienza
dell'educazione" presso la facolta' di magistero. 
  Scuola di perfezionamento in scienza dell'educazione 
  Art. 121. - Alla facolta' di magistero dell'Universita' di  Trieste
e' annessa una scuola di perfezionamento in  scienze  dell'educazione
con lo  scopo  di  integrare,  qualificandola  professionalmente,  la
preparazione di giovani che intendono dedicarsi all'insegnamento. 
  Alla scuola possono essere iscritti laureati di qualsiasi  facolta'
in possesso di un titolo di studio che dia diritto di partecipare  ad
esami di abilitazione o a concorsi per scuole secondarie. 
  Possono essere ammessi alla scuola un massimo di sessanta iscritti.
  L'ammissione verra' decisa  dal  consiglio  della  scuola  dopo  un
  colloquio del richiedente davanti ad apposita commissione. 
  La durata della scuola e' di due anni. 
  La frequenza della scuola e' obbligatoria. 
  Art. 122. - Nella scuola sono  impartiti  i  seguenti  insegnamenti
distinti per ciascun anno di corso: 
    1° Anno: 
      pedagogia; 
      didattica; 
      psicologia pedagogica; 
      un complementare. 
    2° Anno: 
      pedagogia; 
      didattica; 
      un complementare; 
      un seminario o partecipazione a un progetto sperimentale. 
    Sono insegnamenti complementari: 
      auxologia ed igiene; 
      istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; 
      psicologia dell'eta' evolutiva; 
      sociologia dell'educazione. 
  Art. 123. - La scuola di perfezionamento in scienze dell'educazione
prevede  l'attuazione  delle  norme  generali  per   le   scuole   di
perfezionamento e di specializzazione di cui al  titolo  3,  cap.  I,
articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 dello statuto dell'Universita'
di Trieste. 
  In particolare si precisa ai sensi del suddetto art. 107 che  oltre
agli insegnamenti stabiliti nello statuto, presso la scuola  potranno
svolgersi cicli di conferenze e di esercitazioni su speciali  materie
stabilite annualmente dal consiglio di facolta'. 
  Su tali materie potra' sostenersi la prova d'esame. 
  La direzione della  scuola  e'  affidata  a  professore  ordinario,
straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In
caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata  a
professore associato che  pure  insegni  nella  scuola  medesima.  La
scuola sara' retta da un direttore e da  un  consiglio  composto  dai
professori ufficiali che impartiscono insegnamenti nella scuola. 
  L'organizzazione  della  scuola   e'   affidata   all'istituto   di
pedagogia, a cui fanno capo gli  insegnamenti  della  scuola  stessa.
Detto istituto porra' a disposizione della scuola  quanto  necessario
per il suo funzionamento e in  particolare  i  corredi  di  carattere
scientifico e bibliografico e i supporti ed i  sussidi  di  carattere
didattico che sono  disponibili  in  misura  sufficiente  nella  sede
dell'istituto. 
  Ai sensi dell'art. 111 dello statuto dell'Universita'  di  Trieste,
le tasse  di  iscrizione  e  le  soprattasse  della  scuola  sono  le
seguenti: 
 
Primo anno: 
tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
tassa annuale di esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 70.000
Anni successivi: 
tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
tassa annuale di esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000 
 
  Soprattassa di diploma L. 10.000, mentre la  tassa  di  diploma  e'
fissata a norma di legge. 
  Come per legge (art. 20  del  testo  unico)  agli  insegnamenti  si
provvedera' sia con docenti della  facolta'  di  magistero,  sia  con
opportuni raggruppamenti e coordinamenti di  insegnamenti  propri  di
altre facolta' della stessa Universita'. 
  Il consiglio della facolta' di  magistero  provvedera'  secondo  la
normativa vigente alla nomina  del  direttore  e  dei  docenti  della
scuola stessa. 
  Art. 124. -  Di  uno  stesso  insegnamento,  tra  quelli  indicati,
possono venir incaricati piu'  docenti  aventi  specifica  competenza
nelle diverse parti del programma. 
  Art. 125. - Il consiglio direttivo della scuola determina: 
    a) i curricoli della stessa; 
    b) i programmi dei singoli corsi di insegnamento e la  rispettiva
durata; 
    c) il numero degli esami richiesti per  l'ammissione  al  secondo
anno; 
    d) le proposte da  sottoporre  al  consiglio  di  amministrazione
dell'Universita' per iniziative  integrative  dell'attivita'  normale
della scuola. 
  Art. 126. - Il diploma  della  scuola  sara'  conseguibile  con  la
discussione orale di  un  documento  scritto,  su  un  tema  o  prova
sperimentale concordati con uno dei docenti della scuola, sentito  il
parere del consiglio direttivo. 
  Il candidato non riconosciuto idoneo ad una prima prova  dell'esame
di diploma puo' ripresentarsi una seconda volta, ma non nello  stesso
anno accademico. 
  Gli esami previsti dal curricolo di ciascun iscritto possono essere
sostenuti non piu' di due volte e sempre in sessioni distinte. 
  I candidati che non riescono a superare un esame del loro corso  di
studi alla seconda prova, sono esclusi dalla scuola. 
  Le commissioni di esame sono costituite da insegnanti della  scuola
secondo le vigenti norme degli esami universitari. 
  Gli esami vengono svolti nelle sessioni  di  esami  previste  dalla
legge. 
  Art. 127. - Per  il  conseguimento  del  diploma  si  richiede  una
frequenza di due anni, il superamento di tutti gli esami relativi  al
primo e  al  secondo  anno  del  curricolo  scelto  dal  candidato  e
dell'esame di diploma. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                                              BODRATO 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1982 
  Registro n. 43 Istruzione, foglio n. 324