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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1124

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 20-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Palermo, approvato con  regio
decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con  regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382; 
  Vedute le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Riconosciuta la necessita' di adeguare  la  norma  sulla  direzione
delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e  delle  scuole
dirette a fini speciali a quanto disposto  dall'art.  16  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' di Palermo, approvato e modificato  con
i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: 
                           Articolo unico 
 
  Dopo l'art. 196, con  il  conseguente  spostamento  degli  articoli
successivi, e' inserita la seguente nuova scuola: 
 
  Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia 
  Art. 197. - E' istituita presso la facolta' di medicina e chirurgia
dell'Universita' di Palermo, una scuola speciale di preparazione  per
ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso  la  clinica
oculistica di questa Universita'. 
  Art. 198. -  La  scuola  ha  lo  scopo  di  dare  una  preparazione
completa,  teorico-pratica,  istruendo  allievi  sui  problemi  della
motilita' oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della
visione  binoculare,  del  trattamento  pre  e  post-operatorio   dei
pazienti strabici, dei problemi sui vizi di rifrazione e  della  loro
correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia. 
  La   durata   del   corso   per   conseguire    il    diploma    di
ortottista-assistente di oftalmologia e' di tre anni. 
  Ne sono titoli di ammissione il possesso di un  diploma  legalmente
valido ai fini dell'iscrizione all'Universita' ai sensi  dell'art.  1
della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e la conoscenza di  una  lingua
straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo). 
  Art. 199. - Gli aspiranti all'iscrizione al  primo  anno  di  corso
sono tenuti a sostenere un esame di  ammissione  consistente  in  una
prova di cultura generale e in una  prova  per  la  conoscenza  della
lingua straniera. 
  E' richiesto un certificato di sana  e  robusta  costituzione,  con
particolare riguardo alla funzione visiva. 
  Art. 200. - Il numero complessivo degli iscritti alla scuola e'  di
dodici (quattro per anno di corso). Qualora le domande di  iscrizione
fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il  consiglio
della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in
base ai risultati delle  prove  di  ammissione;  gli  idonei  possono
essere ammessi anche in soprannumero in  rapporto  ai  posti  che  si
rendessero vacanti nel corso del secondo e terzo anno. I ripetenti  e
i fuori corso,  qualora  riprendano  gli  studi,  sono  riammessi  in
soprannumero. 
  Art. 201. - La direzione della  scuola  e'  affidata  a  professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa. 
  In caso di  motivato  impedimento  la  direzione  della  scuola  e'
affidata  a  professore  associato  che  pure  insegni  nella  scuola
medesima. 
  Gli  incarichi  di  insegnamento  sono  conferiti  dal  rettore  su
proposta del consiglio di facolta' di medicina e chirurgia, udito  il
direttore della scuola. 
  Art. 202. - L'anno  accademico  ha  inizio  e  termine  nelle  date
stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. 
  La frequenza e' obbligatoria. 
  Art. 203. - Il corso comprende lezioni  teoriche  ed  esercitazioni
pratiche. 
  Le materie dell'insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.; 
      2)  fisiologia  dell'occhio,  della  motilita'  oculare,  della
visione binoculare; 
      3) ottica fisica e fisiopatologica; 
      4) ortottica I; 
      5) psicologia infantile. 
    2° Anno: 
      1) elementi di patologia oculare; 
      2) elementi di farmacologia oculare; 
      3) elementi di neuro-oftalmologia; 
      4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica; 
      5) ortottica II. 
    3° Anno: 
      1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo I  (esame  della
rifrazione,  contattologia,   adattometria,   campo   visivo,   senso
cromatico); 
      2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria  e
tonografia;   ERG,   EOG,    EMG;    ecografia,    retinografia,    e
fluoroangiografia); 
      3) ortottica III; 
      4) nozioni di riabilitazione senso motoria infantile; 
      5) legislazione sanitaria. 
  Art. 204. - L'intero corso  di  studio  e'  costituito  da  lezioni
teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per  gli  allievi
della frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento.  La  frequenza
viene comprovata dalla attestazione sul libretto dagli  insegnanti  e
per l'attivita' pratica dal direttore della scuola. 
  L'attestazione   di   frequenza   e'   indispensabile    ai    fini
dell'ammissione agli esami. 
  Art. 205. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere  un
esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati  non
abbiano  superato  gli  esami  prescritti,  essi   rimarranno   nella
posizione di ripetenti. 
  Art. 206. - Gli esami di profitto consistono in  prove  teoriche  e
pratiche. 
  Art. 207. - Alla fine del corso gli  allievi  devono  sostenere  un
esame di diploma che consiste nella discussione di una  tesi  scritta
su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal
direttore della scuola e  in  una  prova  pratica  stabilita  da  una
commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono
ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro  anno  di  frequenza
alla scuola ma se al  secondo  anno  non  sia  loro  riconosciuta  la
idoneita', saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. 
  Art. 208. - Gli esami di profitto e di  diploma  si  danno  in  due
sessioni, la prima estiva che  ha  inizio  subito  dopo  la  chiusura
annuale dei corsi e  la  seconda  autunnale,  nel  mese  che  precede
l'inizio del nuovo anno accademico. 
  Art. 209. Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e
di diploma sono nominate dal preside della  facolta'  di  medicina  e
chirurgia su proposta del direttore della clinica. 
  Le commissioni per gli esami  di  ammissione  e  di  profitto  sono
composte da tre membri: direttore della scuola, presidente, e da  due
insegnanti della scuola stessa.  La  commissione  per  gli  esami  di
diploma e' costituita dal direttore della scuola,  presidente,  e  da
quattro membri scelti tra gli insegnanti della scuola stessa o  altri
docenti. 
  Art. 210. - Le tasse e sopratasse annuali a carico  degli  iscritti
restano cosi' destinate: 
 
    

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                                             |Per 4 rate Lire| Lire
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tassa annuale di iscrizione                  |     4.500     |18.000
---------------------------------------------------------------------
soprattassa annuale di esame                 |     1.750     | 7.000
---------------------------------------------------------------------
stampati, diritti di iscrizione ed ammissione|               |
esami                                        |     1.750     | 7.000
---------------------------------------------------------------------
contributi per riscaldamento                 |     7.000     |28.000
---------------------------------------------------------------------
contributi generali per biblioteca e         |               |
laboratorio                                  |     8.000     |32.000
---------------------------------------------------------------------
contributo clinica                           |    40.000     |160.000
---------------------------------------------------------------------
Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |               |252.000

    
 
  Art. 211. - Al funzionamento della suddetta scuola  si  provvedera'
con il provento delle tasse, sopratasse  e  contributi  dovuti  dagli
iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici  e
privati. 
 
                 REGOLAMENTO SCUOLE A FINI SPECIALI 
           Scuola di ortottisti assistenti di oftalmologia 
  Sono ammessi al terzo anno della scuola, con l'obbligo di tutti gli
esami del terzo anno e della tesi, le diplomate delle scuole speciali
per ortottiste ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto  1933,
n. 1592, purche' abbiano esercitato  con  continuita'  una  attivita'
professionale adeguata e documentata. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                                              BODRATO 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1982 
  Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 293