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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1120

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1979, n. 637, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 17-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di Roma, approvato con regio
decreto  del  20  aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto
del 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni.
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduta la rettorale n. G 111930 del 12 ottobre 1981;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1979, n. 637,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 349 del 24 dicembre 1979, e'
rettificato come segue:
                           Articolo unico

  Nell'art. 129 l'estensione temporale dell'insegnamento di "bonifica
ed  irrigazione"  compreso  nell'elenco  degli insegnamenti afferenti
all'istituto  di  costruzioni idrauliche e' rettificata da annuale in
semestrale;
  la  denominazione  dell'insegnamento  di "scienza delle costruzioni
(meccanici,  aeronautici)"  compreso  nell'elenco  degli insegnamenti
afferenti  all'istituto  di scienza delle costruzioni, e' rettificata
in "scienza delle costruzioni (aeronautici, meccanici)";
  nell'elenco    degli   insegnamenti   afferenti   all'istituto   di
elettrotecnica   e'   inserito   l'insegnamento   di  "elettrotecnica
(edili)".
  Nell'art. 132 la denominazione dell'insegnamento di "elettrotecnica
(civili)"  del  triennio  di  applicazione  del  corso  di  laurea in
ingegneria  civile  (sezione edile) e' rettificata in "elettrotecnica
(edili)".
  Nell'art.  137  la  denominazione  dell'insegnamento  di "idraulica
(chimici,  meccanici,  minerari)"  del  triennio  di applicazione del
corso  di laurea in ingegneria meccanica e' rettificata in "idraulica
(aeronautici, chimici, meccanici, minerari)";
  Nell'art.  139  la  denominazione  dell'insegnamento  di  "misure e
strumentazione  nucleari"  del  triennio di applicazione del corso di
laurea   in   ingegneria   nucleare   e'  rettificata  in  "misure  e
strumentazioni nucleari";
  Nell'art.    140,    concernente    l'elenco   degli   insegnamenti
complementari  della  facolta'  di ingegneria, l'estensione temporale
dell'insegnamento  di  bonifica  ed  irrigazione  e'  rettificata  da
annuale in semestrale.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1982
  Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 177