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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1118

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 17-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Bari approvato con regio
decreto  14  ottobre  1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2169 e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Bari  e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita' di Bari, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso;
                               Art. 1.

  Nel   secondo   comma   dell'art.  275,  relativo  alla  scuola  di
preparazione  per  tecnici  di  audiometria  (scuola  diretta ai fini
speciali),  la  frase:  "La  commissione  per gli esami di diploma e'
costituita dal direttore della scuola stessa, e da altri docenti", e'
soppressa  e sostituita dalla seguente: "La commissione per gli esami
di diploma e' costituita dal direttore della scuola, presidente, e da
quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti".