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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1117

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 17-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  cattolica del Sacro Cuore di
Milano,  approvato  con  regio  decreto  20  aprile  1939, n. 1163, e
modificato  con  regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  cattolica  del  Sacro Cuore di Milano e convalidati
dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  cattolica del Sacro Cuore di Milano,
approvato  e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico

  Art. 15 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea  in  lettere l'insegnamento di "antichita' greche e romane" e'
soppresso.
  Nello   stesso   elenco   sono,   inoltre,   inseriti   i  seguenti
insegnamenti:
    antichita' romane;
    antichita' greche;
    psicologia sociale della famiglia;
    storia e istituzioni dell'Oriente cristiano;
    lingua e letteratura siriaca;
    lingua e letteratura georgiana;
    lingua e letteratura armena.
  Art. 16 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in filosofia sono inseriti i seguenti insegnamenti:
    psicologia sociale della famiglia;
    storia e istituzioni dell'Oriente cristiano.
  Art. 17 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea  in  lingue  e  letterature  straniere moderne sono inseriti i
seguenti insegnamenti:
    lingua e letteratura georgiana;
    lingua e letteratura armena.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1982
  Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 286