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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1114

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 16-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' di Milano, approvato con regio
decreto  4  novembre  1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13
ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di Milano e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare  la norma sulla direzione
delle  scuole  di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole
dirette  a  fini  speciali  a quanto disposto dall'art. 16 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           Articolo unico

  Dopo  l'art.  392  dello  statuto sono aggiunti i seguenti articoli
relativi  all'istituzione  di  una scuola diretta a fini speciali per
tecnici   neurofisiopatologi   presso   la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.

    Scuola diretta a fini speciali per tecnici neurofisiopatologi

  Art.  393.  -  La  scuola  ha  lo  scopo  di  preparare gli allievi
all'esercizio   della   professione  di  tecnico  neurofisiopatologo,
mediante   l'insegnamento   teorico   di   discipline   di   base   e
professionali, integrato da esercitazioni e tirocini professionali.
  Art.  394.  -  La durata del corso degli studi per il conseguimento
del diploma e' di due anni accademici.
  Le  lezioni  teoriche  ed  il  tirocinio  pratico saranno svolti in
istituti  universitari.  Gli  allievi hanno l'obbligo della frequenza
alle  lezioni,  ai  seminari  ed  ai  tirocini  pratici,  secondo  le
modalita' stabilite dal consiglio della scuola.
  Art. 395. - Sono ammessi alla scuola gli allievi di ambo i sessi in
possesso  del  titolo  di  studio  della  scuola media superiore, che
abbiano superato un colloquio attitudinale.
  Art.  396.  -  Il numero massimo dei posti disponibili e' stabilito
nella  misura  di  trenta,  quindici  per  ciascun  anno  di corso. I
candidati non devono avere superato il trentesimo anno.
  1° Anno:
    1) elementi di elettrotecnica;
    2)   elementi  di  tecnica  elettronica  e  nozioni  pratiche  di
riparazione delle apparecchiature biomediche (biennale);
    3) nozioni generali di biochimica e biofisica;
    4) nozioni generali di anatomia e fisiologia;
    5) anatomia dell'apparato motore e del sistema nervoso;
    6)  nozioni pratiche e teoriche di fisiologia del sistema nervoso
(biennale);
    7)   nozioni  pratiche  e  teoriche  di  elettroencefalografia  e
neurofisiologia clinica (biennale).
  2° Anno:
    8)   elementi  di  tecnica  elettronica  e  nozioni  pratiche  di
riparazione delle apparecchiature biomediche;
    9) nozioni pratiche e teoriche di fisiologia del sistema nervoso;
    10) nozioni di patologia e clinica dell'apparato motore;
    11)    nozioni   pratiche   e   teoriche   di   elettromiografia,
elettrodiagnostica ed elettroterapia;
    12) nozioni di patologia del sistema nervoso;
    13)  nozioni  pratiche  e  teoriche  di  elettroencefalografia  e
neurofisiologia clinica;
    14)   nozioni   teoriche   e   pratiche   di   ecoencefalografia,
reoencefalografia e metodi di registrazione poligrafica.
  Nel  secondo anno viene dato particolare risalto alle dimostrazioni
pratiche. I corsi saranno integrati da conferenze e da seminari sulle
materie di insegnamento.
  Art. 397. - Per essere ammessi al secondo anno gli allievi dovranno
avere superato gli esami di cui ai punti 1), 3), 4), 5) dell'articolo
precedente.
  Art.  398.  -  L'esame  finale  per il conseguimento del diploma di
tecnico  neurofisiopatologo consiste in un esame scritto ed una prova
pratica,  previo  superamento  degli  esami di profitto relativi alle
materie  di  insegnamento  di  cui ai punti 6), 7), 8), 9), 10), 11),
12),  13), 14) con cui l'allievo dovra' dimostrare di avere raggiunto
un livello di preparazione adeguato nelle materie che sono oggetto di
insegnamento.  L'esame di diploma dovra' essere superato entro cinque
anni dalla data di immatricolazione.
  Art.  399.  -  La  direzione  della scuola e' affidata a professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa.  In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e'
affidata  a  professore  associato  che  pure  insegni  nella  scuola
medesima.
  Art. 400. - Il consiglio della scuola e' costituito dal direttore e
dal corpo docente della scuola.
  Art. 401. - Ammontare delle tasse per anno di corso:

    tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . L. 15.000
    soprattassa annuale di esame . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
    contributo per esercitazioni pratiche . . . . . . . . . L. 25.000
    tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
    tassa annuale di iscrizione per studenti fuori corso . . L. 3.000

  Il  pagamento  delle tasse, soprattasse e contributi e' ripartibile
in   due   versamenti   uguali:   il  primo  da  effettuare  all'atto
dell'iscrizione, il secondo entro il 31 marzo.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1982
  Registro n. 42 Istruzione, foglio n. 183