stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1111

Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

nascondi
vigente al 01/05/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 15-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 281, e
modificato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 16 ottobre
1973, n. 138, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche della Scuola anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  della  Scuola  normale  superiore di Pisa, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
                           Articolo unico

  Gli articoli 5 e 11 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
    Art. 5. - Il consiglio direttivo e' composto:
      a) dal direttore della Scuola, che e' il presiede;
      b) dal rettore dell'Universita' di Pisa;
      c)  dai  presidi  della facolta' di lettere e filosofia e della
facolta'  di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita'
di Pisa;
      d) del vice direttore della Scuola;
      e) dei professori di ruolo e fuori ruolo della Scuola;
      f)  di  due rappresentanti dei professori incaricati esterni ed
assistenti, uno per ciascuna classe;
      g)  di  due  rappresentanti  dei  ricercatori, uno per ciascuna
classe;
      h)  di  due  rappresentanti  degli  allievi,  uno  per ciascuna
classe;
      i) di due rappresentanti del personale non docente;
      l) del direttore amministrativo.
  I  rappresentanti  di  cui  alle lettere f) e g) vengono scelti dai
colleghi  della  rispettiva  classe  ogni  anno  entro il 31 dicembre
mediante  elezione  a scrutinio segreto; coloro che vengono a cessare
nel  corso  dell'anno,  saranno  surrogati  da  coloro che li seguono
nell'ordine di designazione per numero di voti.
  I  rappresentanti  degli  allievi sono eletti ogni anno entro il 31
dicembre  a  scrutinio  segreto  dagli allievi riuniti in assemblea e
rimangono  in  carica  fino  all'avvenuta elezione dei rappresentanti
dell'anno successivo, comunque non oltre il 31 dicembre.
  Coloro  che vengono a cessare nel corso dell'anno saranno surrogati
da  coloro  che  li seguono nell'ordine di designazione per numero di
voti.
  I  rappresentanti del personale non docente sono eletti entro il 31
dicembre  di  ogni anno a scrutinio segreto da tutti i dipendenti non
docenti della Scuola, di ruolo e non di ruolo, risultanti in servizio
nel  mese  in cui ha luogo l'elezione e rimangono in carica fino alla
avvenuta  elezione  dei rappresentanti dell'anno successivo, comunque
non  oltre  il  31 dicembre. Se vengono a cessare nel corso dell'anno
saranno   sostituiti   da   coloro  che  li  seguono  nell'ordine  di
designazione per numero di voti.
  Vicepresidente  del  consiglio  direttivo e' il vicedirettore della
Scuola.
  Le  funzioni  di  segretario  del  consiglio  sono  esercitate  dal
direttore  amministrativo.  Questi,  unitamente ai rappresentanti del
personale non docente di cui alla lettera i), partecipa alle riunioni
con voto deliberante per le questioni amministrative e concernenti il
personale non insegnante della Scuola.
  Gli enti che concorrano eventualmente al mantenimento dell'istituto
con   un  contributo  annuo  non  inferiore  a  1/10  del  contributo
corrisposto  dallo  Stato,  hanno  diritto  a  designare  un  proprio
rappresentante  in  seno  al  consiglio.  I  privati  sotto le stesse
condizioni, hanno diritto a parteciparvi di persona.
  I predetti hanno voto deliberante per le questioni amministrative.
  Quando  i  membri  di cui al comma precedente eccedono in numero di
due  il  consiglio  direttivo chiamera' a far parte, quali componenti
del   consiglio  stesso,  un  numero  uguale  a  detta  eccedenza  di
professori  di  ruolo  della  facolta'  di  lettere  e filosofia o di
scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali. Essi durano in carica un
biennio e potranno essere riconfermati.
  I  rappresentanti  di  cui  alle  lettere f), g) e h) partecipano a
tutte   le  riunioni  del  consiglio  direttivo  ma  non  hanno  voto
deliberante in quelle che si riferiscono alla chiamata dei professori
di ruolo ed alla designazione dei professori incaricati.
  Art.  11.  -  Il  consiglio direttivo e' costituito con decreto del
Ministro della pubblica istruzione.
  Per  i  mutamenti  di  persone dovuti all'avvicendarsi di esse alle
cariche, di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed l) del primo comma
dell'art. 5, non occorre autorizzazione ministeriale.
  Nel  caso  in  cui i professori di ruolo e fuori ruolo della Scuola
appartengano tutti alla classe di lettere e filosofia ovvero a quella
di  scienze, sara' chiamato a far parte del consiglio direttivo anche
un  professore  di  ruolo  rispettivamente  della facolta' di scienze
matematiche,  fisiche  e  naturali ovvero della facolta' di lettere e
filosofia  dell'Universita'  di  Pisa,  il quale abbia un incarico di
insegnamento nella Scuola.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982
  Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 254