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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1105

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 14-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo statuto dell'Universita' di Sassari, approvato con regio
decreto  20  aprile  1939,  n. 1084 e modificato con regio decreto 17
ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduto  l'art.  16  del  decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Veduta  la  necessita'  di  adeguare la norma sulla direzione delle
scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette
a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Lo  statuto dell'Universita' di Sassari, approvato e modificato con
i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

  Dopo  l'art.  179  sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in  difesa  e
conservazione del suolo presso la facolta' di agraria.
  Scuola di specializzazione in difesa e conservazione del suolo
  Art.  180. - E' istituita, presso la facolta' di agraria, la scuola
di  specializzazione in difesa e conservazione del suolo, la quale ha
lo  scopo di preparare gli allievi per il conferimento del diploma di
specialista ai sensi dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n.
1592.
  Art.  181.  -  I  corsi hanno la durata di due anni, al termine dei
quali  viene  rilasciato  un  diploma di specializzazione in difesa e
conservazione del suolo.
  Art.  182. - Alla scuola sono ammessi i laureati in scienze agrarie
o forestali. Il numero massimo degli allievi da ammettere alla scuola
e' di dieci per ogni anno accademico.
  Art.  183.  -  Il  consiglio  direttivo della scuola e' composto da
tutti  i  docenti  incaricati  di  insegnamento  ed e' presieduto dal
direttore della scuola.
  Art.  184.  -  La  direzione  della scuola e' affidata a professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa.  In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e'
affidata  a  professore  associato  che  pure  insegni  nella  scuola
medesima.
  Art.  185. - Gli incarichi di insegnamento delle singole discipline
sono  conferiti  dal  consiglio di facolta' su proposta del direttore
della   scuola,  con  l'approvazione  del  senato  accademico  e  del
consiglio   di   amministrazione   dell'Universita'.  Gli  insegnanti
proposti  sono  scelti  dal  direttore  della  scuola  stessa  fra  i
professori  di  ruolo  e  non  di  ruolo,  liberi  docenti,  aiuti ed
assistenti  della  facolta'  e  tra persone di particolare competenza
nella disciplina anche se non appartenenti alla facolta'.
  Art.  186.  -  Nella scuola si impartiscono i seguenti insegnamenti
teorici ed esercitazioni pratiche:
    1° Anno:
      insegnamenti teorici:
        1) geologia applicata;
        2) topografia;
        3) complementi di idraulica agraria;
        4) complementi di meccanica agraria;
        5) complementi di economia ed estimo;
        6) geochimica;
        7) sistemazioni idraulico-forestali;
      esercitazioni pratiche:
        laboratorio di geochimica delle acque;
        rilevamenti topografici;
        cartografia applicata.
    2° Anno:
      insegnamenti teorici:
        1) catasto geometrico particellare;
        2) erosione e conservazione del suolo;
        3) geopedologia;
        4) idrologia e idrografia;
        5) bonifica idraulica ed irrigazione;
        6) sistemazioni superficiali e scelta delle colture;
        7) selvicoltura e alpicoltura;
      esercitazioni pratiche:
        laboratorio di geopedologia;
        progetti.
  Art.  187.  -  Per  il conseguimento del diploma e' necessario aver
superato  gli  esami  relativi alle materie teoriche ed aver ottenuto
l'attestazione di frequenza alle esercitazioni pratiche.
  Art.  188. - I programmi di insegnamento sono coordinati all'inizio
di ogni anno dal consiglio direttivo della scuola.
  Art.  189. - La commissione per gli esami speciali, composta da tre
professori  della scuola, e' presieduta dal titolare della materia in
esame.
  Art.  190.  - La commissione per gli esami di diploma e' costituita
da sette membri fra i docenti della scuola ed e' nominata dal rettore
su proposta del direttore della scuola che la presiede.
  Art. 191. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le tasse,
soprattasse  e  contributi  secondo quanto stabilito per gli studenti
della facolta' di agraria, come appresso indicato:

tassa immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
tassa annuale iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000
soprattassa esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000
soprattassa esami diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000
contributo opere assistenziali e sportive. . . . . . . . . . L. 1.000
contributo assicurazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 580

  La  tassa  di  diploma sara' pari alla somma fissata dalle norme di
legge.
  Sono tenuti, altresi', a pagare un contributo speciale nella misura
che  sara'  determinata annualmente dal consiglio di amministrazione,
previo parere della facolta' su proposta del direttore della scuola.
  Art.  192. - Il diploma e' rilasciato dal rettore e firmato inoltre
dal   direttore   della   scuola   e   dal  direttore  amministrativo
dell'Universita'.
  Art.  193.  -  La  domanda  di ammissione alla scuola e' diretta al
rettore  dell'Universita'  corredata  dal  diploma  originale o copia
autenticata  di  maturita', dal diploma di laurea o copia autenticata
in  scienze  agrarie  o  forestali  con  le  relative votazioni della
carriera  scolastica  e  da ogni altro titolo che l'aspirante ritenga
presentare.
  Art.  194.  -  Le domande sono rimesse al direttore della scuola il
quale,  unitamente  al  consiglio  direttivo  della scuola, dopo aver
valutato  i  titoli  degli  aspiranti  accertera'  le attitudini e la
preparazione   degli  stessi  a  seguire  i  corsi,  riservandosi  la
possibilita'   di  sottoporre  i  candidati  ad  eventuale  colloquio
supplementare informativo.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981

                               PERTINI

                                                              BODRATO

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982
  Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 270