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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1103

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

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Testo in vigore dal: 14-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Perugia, approvato con  regio
decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e  modificato  con  regio  decreto  2
ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382; 
  Vedute le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' di Perugia, approvato e modificato  con
i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: 
                           Articolo unico 
 
  L'art. 48, relativo alla  facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  e'
soppresso e sostituito dal seguente: 
 
  Art. 48. - La facolta' di medicina e chirurgia conferisce le lauree
in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria. 
  Dopo l'art. 48 e' inclusa la seguente dizione: 
 
               CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 
 
  Nell'art. 49 e' preposto il seguente comma: 
 
  La durata del corso  degli  studi  per  la  laurea  in  medicina  e
chirurgia e' di sei anni divisi in tre bienni. Titolo  di  ammissione
e' quello previsto dalle leggi in vigore. 
  Dopo l'art. 51,  con  il  conseguente  spostamento  degli  articoli
successivi, sono inclusi i seguenti nuovi articoli: 
 
         CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 
 
  Art. 52. - La durata  del  corso  degli  studi  per  la  laurea  in
odontoiatria e protesi dentaria e'  di  cinque  anni,  divisi  in  un
biennio ed in un triennio. Titolo di ammissione  e'  quello  previsto
dalle leggi in vigore. 
  Art. 53. - Il numero massimo  degli  studenti  che  possono  essere
iscritti e' di venticinque per anno di corso. 
  L'accesso al corso  di  laurea  verra'  regolato  da  un  esame  di
ammissione;  il  punteggio  da  attribuire  nell'esame  sara'   cosi'
ripartito: il 30% sara' riservato al  voto  riportato  dal  candidato
nell'esame di Stato di licenza della scuola secondaria  superiore  ed
il 70% sara' riservato alla prova di esame di ammissione al corso  di
laurea con tests a scelta multipla su argomenti di biologia generale,
chimica, fisica  e  matematica,  secondo  i  programmi  della  scuola
secondaria superiore. 
  Art. 54. - Per il trasferimento degli studenti iscritti al corso di
laurea in medicina e chirurgia, le abbreviazioni di corso non possono
superare l'ammissione oltre  il  secondo  anno,  subordinatamente  al
numero dei posti  resisi  eventualmente  disponibili  all'inizio  del
secondo anno, sempre che gli aspiranti abbiano superato gli esami  di
biologia  generale  applicata  agli  studi  medici,  chimica,  fisica
medica, istologia ed embriologia generale (compresa la citologia). 
  Per i laureati in medicina e chirurgia le  abbreviazioni  di  corso
dovranno essere concesse, sempre  con  iscrizione  al  secondo  anno,
subordinatamente al numero di posti resisi eventualmente  disponibili
all'inizio del  secondo  anno  e  dopo  che  sia  trascorso  un  anno
accademico dal conseguimento della laurea precedente. 
  Art. 55.  -  Oltre  alla  graduatoria  prevista  dall'art.  53  per
l'immatricolazione, ne sara' formulata una seconda per  gli  studenti
ed i laureati della facolta' di medicina e chirurgia che  aspirino  a
conseguire la laurea in odontoiatria e protesi dentaria, da ammettere
al secondo anno ai sensi dell'art. 54. 
  Art. 56. - Sono insegnamenti fondamentali: 
    Biennio: 
      * 1) biologia generale applicata agli studi medici; 
      * 2) chimica; 
      * 3) chimica biologica; 
      4) farmacologia (semestrale); 
      * 5) fisica medica; 
      6) fisiologia umana e dell'apparato stomatognatico; 
      7) igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia
(semestrale); 
      8)  istituzioni  di  anatomia  umana  normale  e  dell'apparato
stomatognatico; 
      * 9) istologia ed embriologia generale (compresa la citologia);
      10) materiali dentari; 
      11) microbiologia (semestrale); 
      12) odontoiatria conservatrice (triennale, 2°, 3° e 4° anno); 
      13) patologia generale; 
      14)   anestesia   generale   e   speciale   odontostomatologica
(semestrale); 
      15) istituzioni di anatomia ed istologia patologica. 
    Triennio: 
      16) chirurgia speciale odontostomatologica (biennale, 3°  e  4°
anno); 
      17) clinica odontostomatologica (biennale, 4° e 5° anno); 
      18) medicina legale e  delle  assicurazioni  e  deontologia  in
odontostomatologia (semestrale); 
      19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale); 
      20)  ortognatondozia  e  gnatologia   (funzione   masticatoria)
(biennale, 40 e 5° anno); 
      21) parodontologia (biennale, 4° e 5° anno); 
      22) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; 
      23) patologia speciale medica e metodologia  clinica  (compresa
la pediatria); 
      24) patologia speciale odontostomatologica; 
      25) pedodonzia (semestrale); 
      26) protesi dentaria (triennale, 3°, 4° e 5° anno); 
      27)  radiologia   generale   e   speciale   odontostomatologica
(semestrale). 
    Sono insegnamenti complementari: 
      * 1) chirurgia maxillo-facciale; 
      * 2) dermatologia e venereologia (semestrale); 
      * 3) otorinolaringoiatria (semestrale); 
      * 4) statistica sanitaria; 
      * 5) patologia pediatrica. 
  Art. 57. - Gli insegnamenti segnati con asterisco sono mutuati  dal
corso di laurea in medicina e chirurgia. 
  Altri insegnamenti complementari nel piano della  facolta'  possono
essere mutuati dal corso di laurea in medicina e chirurgia. 
  Art. 58. - Gli insegnamenti fondamentali sono teorici e  pratici  e
la frequenza al relativo corso e' obbligatoria. 
  Gli  insegnamenti  specificamente  odontostomatologici  di   ordine
clinico  comportano  anche  un  tirocinio  pratico  continuativo   da
espletare prima di sostenere i relativi esami. 
  Gli allievi che non conseguono le  attestazioni  di  frequenza  non
possono essere ammessi a sostenere le relative prove  di  esame.  Per
gli insegnamenti semestrali  ed  annuali  lo  studente  e'  tenuto  a
sostenere  un  esame  alla  fine  del  corso.  Per  gli  insegnamenti
pluriennali lo studente e' tenuto a superare tanti esami  per  quante
sono le annualita'. 
  Il tirocinio pratico relativo ad  ogni  insegnamento  clinico  deve
prevedere  una  assistenza  didattica,  da   parte   dei   componenti
dell'organico, adeguata al numero degli studenti. 
    

Art. 59.
Non si puo essere ammessi            Se non si e superato l'esame di:
a sostenere l'esame di:

Fisiologia  umana  e del-            Chimica biologica
l'apparato  stomatogna-              Istituzioni  di  anatomia  umana
tico                                 normale  e  dell'apparato sto-
                                     matognatico
         
Patologia generale                   Chimica
                                     Biologia generale applicata agli
                                     studi medici
                                     Fisica medica
Patologia speciale medica            Fisiologia  umana  dell'apparato
  e  metodologia  clinica             stomatognatico
  (compresa la pediatria)
Patologia  speciale  chirur-          Patologia generale
 gica   e   propedeutica
 clinica
Clinica odontostomatolo-             Patologia   speciale   medica  e
gica                                  metodologia  clinica (compresa
                                      la pediatria)
                                     Patologia  speciale chirurgica e
                                     propedeutica clinica
                                     Istituzioni di anatomia ed isto-
                                     logia patologica
                                     Patologia  speciale odontostoma-
                                     tologica
                                     Chirurgia  speciale odontostoma-
                                     tologica

    
  Art. 60. - Per essere ammesso a sostenere gli esami  di  laurea  in
odontoiatria e protesi dentaria, lo  studente  deve  aver  seguito  i
corsi  ed  aver  superato  gli  esami  in  tutti   gli   insegnamenti
fondamentali ed almeno in due insegnamenti scelti tra i complementari
ed avere, inoltre, seguito le prescritte  esercitazioni  cliniche,  i
tirocini pratici ed averne conseguito le relative attestazioni. 
  L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su
argomenti di odontostomatologia da richiedere almeno  all'inizio  del
quarto anno di corso. 
  Art.  61.  -  Per  esercitare  la  professione   di   laureati   in
odontoiatria e protesi dentaria devono superare un apposito esame  di
Stato. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                                              BODRATO 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982 
  Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 267