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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1100

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-4-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con  regio
decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato  con  regio  decreto  16
ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; 
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,
n. 382; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Catania e convalidati dal Consiglio universitario
nazionale nel suo parere; 
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; 
  Considerata la necessita' di  adeguare  la  norma  sulla  direzione
delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto  dall'art.  16
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
                           Articolo unico 
 
  Dopo l'art. 278  dello  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di
Catania  e'  aggiunto  il  capo  II  con  gli  articoli   concernenti
l'istituzione della scuola speciale di preparazione  per  tecnici  di
colpocitologia. 
 
                               Capo II 
 
Scuola speciale di preparazione per tecnici di colpocitologia 
 
  Art. 279. - E'  istituita  presso  la  prima  clinica  ostetrica  e
ginecologica dell'Universita' di Catania una scuola  di  preparazione
per citotecnici che ha lo scopo di addestrare adeguatamente personale
nel campo della diagnostica precoce del cancro genitale femminile. 
  La scuola ha indirizzo teorico-pratico. La durata del  corso  degli
studi e' di due anni. 
  Art. 280. - Possono essere  ammessi  alla  scuola  gli  allievi  in
possesso  di  un  titolo  di   istruzione   secondaria   valido   per
l'ammissione ai corsi universitari. 
  Art. 281. - Alla scuola per tecnici  di  colpocitologia  si  accede
previo esame di cultura generale davanti ad una commissione  composta
dal direttore della scuola e da due insegnanti della stessa. 
  L'esame di ammissione e la valutazione dei titoli ha luogo entro la
prima quindicina del mese di ottobre di ciascun anno,  in  un  giorno
stabilito dalla facolta' di medicina e  chirurgia,  su  proposta  del
direttore della scuola. 
  Il numero degli iscritti e' di otto per ogni anno di corso. 
  Art. 282. - La direzione della  scuola  e'  affidata  a  professore
ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola
stessa. 
  In caso di  motivato  impedimento  la  direzione  della  scuola  e'
affidata  a  professore  associato  che  pure  insegni  nella  scuola
medesima. 
  Gli insegnanti della scuola sono proposti dal consiglio di facolta'
di medicina e chirurgia udito il direttore della  scuola  e  nominati
dal rettore. 
  Art. 283. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 
    1° Anno: 
      fisica; 
      chimica e biochimica; 
      biologia (con particolare riguardo alla citologia generale); 
      anatomia, istologia umana normale e fisiologia con  particolare
riguardo all'apparato genitale femminile; 
      microbiologia; 
      tecnica citologica e colposcopica. 
    2° Anno: 
      anatomia ed istologia patologica umana con particolare riguardo
all'apparato genitale femminile; 
      citologia  (normale   e   patologica   dell'apparato   genitale
femminile compresa la mammella); 
      colposcopia; 
      tecnica istologica ed istochimica; 
      tecnica fotografica e micrografica. 
  Art. 284. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di eseguire un
tirocinio pratico mediante la frequenza nel laboratorio di  citologia
e nell'ambulatorio di colposcopia della  prima  clinica  ostetrica  e
ginecologica per la durata di due anni. 
  I programmi di  insegnamento  e  gli  orari  sono  predisposti  dal
direttore della scuola ed approvati dal consiglio della  facolta'  di
medicina e chirurgia. 
  La  sorveglianza  degli  iscritti,  per  quanto  riguarda  la  loro
attivita' teorica e pratica, spetta al direttore della scuola. 
  Assenze ingiustificate comportano l'esclusione dal corso. 
  Art. 285. - Per essere ammessi a sostenere gli  esami  di  diploma,
gli allievi devono aver seguito i corsi superando i relativi esami ed
aver compiuto con esito favorevole tutte  le  esercitazioni  pratiche
previste. 
  Gli esami annuali per le singole materie e quelli  del  diploma  si
tengono in unica sessione: quella autunnale a chiusura dei corsi. 
  Art. 286. - Le commissioni per gli esami sono nominate dal  preside
della facolta' di medicina e chirurgia,  su  proposta  del  direttore
della scuola. 
  Le commissioni per gli  esami  sono  composte  da  tre  membri:  il
direttore  della  scuola,  presidente,  l'insegnante  della   materia
oggetto dell'esame ed un altro docente della scuola. Ogni commissario
ha a sua disposizione dieci punti. 
  Art. 287. - L'esame di diploma consiste in un esame orale sui  temi
trattati durante il corso ed in una o piu' prove  pratiche  stabilite
dalla commissione esaminatrice. 
  L'esame di  diploma  viene  sostenuto  davanti  a  una  commissione
composta da cinque membri scelti fra i docenti della scuola  nominati
dal preside della facolta' di medicina e chirurgia  su  proposta  del
direttore della scuola. 
  Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti. 
  Art. 288. - Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono  tenuti  a
versare sono fissate come segue: 
 
tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000
tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000
soprattassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000
tassa erariale di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 
 
  I contributi sono determinati di anno  in  anno  dal  consiglio  di
amministrazione  su  proposta  del  senato  accademico,  sentito   il
consiglio della facolta' di medicina e chirurgia. 
  Art. 289. - I diplomi sono firmati dal rettore, dal direttore della
scuola e dal direttore amministrativo dell'Universita'. 
  I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame
di diploma dopo un altro anno di frequenza della scuola. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981 
 
                               PERTINI 
 
                                                              BODRATO 
 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1982 
  Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 279